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Sentenza — n. 20008/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court partially allows appeal, annulling drug money confiscation calculation error and declaring rest of appeal inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy partially annulled the lower court's decision regarding the confiscation of proceeds from drug trafficking. The appellant argued for a full restitution of €195 based on the total value of seized drugs, while the prosecution sought only a correction of the specific monitored sale amount. The Court found the lower court's calculation of the confiscated sum erroneous but rejected the other arguments regarding drug classification and profit motive.

Regesto Legislator

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Art. 620 lett. t cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; The Supreme Court annuls a judgment solely for an arithmetic error in calculating the amount of confiscated proceeds, while declaring the remainder of the appeal inadmissible due to lack of merit.

Parole chiave

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confiscation of proceeds drug trafficking arithmetic error partial annulment inadmissible appeal proceeds of crime restitution of funds reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 620 lett. t cod. proc. pen.
In tal senso, e in tali limiti, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza: alla rideterminazione della somma da confiscare in Euro 20 può procedere direttamente questa uprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la contraddittorietà della decisione rispetto alla riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Si censura la contraddittorietà della decisione rispetto alla riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber
è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità» (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv.
Sez. 4, n. 45726 del 26/09/2023, Salahdine
da ultimo Sez. 4, n. 45726 del 26/09/2023, Salahdine).
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SANSONE Donovan, nato a Roma il 02/06/1993 avverso la sentenza emessa il 03/02/2023 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo la rettifica della somma oggetto di confisca, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 03/02/2023, la Corte dAppello di Roma ha parzialmente riformato (riducendo l'importo della confisca del danaro, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 08/07/2021, con la quale SANSONE Donovan era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di cocaina.

2. Ricorre per cassazione il SANSONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la contraddittorietà della decisione rispetto alla riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, disposizione che non distingue tra l'altro tra droghe leggere e pesanti. Si lamenta comunque la mancanza di una valutazione complessiva della vicenda ai sensi del nuovo testo dell'art. 131-bistoci" V>C11,. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4/cod. pen. Si lamenta l'erroneo riferimento al quantitativo complessivamente detenuto e non ad eventuali singoli episodi di "piccolo spaccio". 2.3. Errore di calcolo nella determinazione dell'importo da restituire per effetto della revoca parziale della confisca. Si deduce che oggetto di restituzione, dopo la confisca del provento della cessione quantificato in Euro 20, doveva essere l'intera somma residua pari a Euro 195.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita la rettifica dell'importo da restituire nel senso indicato dalla difesa, ed una declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2. Deve invero escludersi, come sottolineato anche nella requisitoria del P.G., la prospettata contraddittorietà delle decisioni dei giudici di merito che avevano, da un lato, applicato l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 e, dall'altro, escluso la possibilità di ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta». (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.)».

In tale condivisibile prospettiva, la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato la cessione di droga "pesante" e il rinvenimento di 20 involucri contenenti principio attivo per 56 dosi, per ritenere su tali basi sussistente un rilevante allarme sociale, con conseguente esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 133, primo comma / n. 1, cod. pen., appare immune da censure deducibili in questa sede (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto al secondo ordine di censure. La motivazione della Corte territoriale, volta a valorizzare l'elevato grado di purezza della sostanza detenuta e il non irrisorio numero di dosi ricavabili, e ad escludere conseguentemente che il SANSONE si ripromettesse di conseguire un lucro di speciale tenuità (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), appare del tutto in linea con l'insegnamento di questa uprema Corte secondo cui «la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

è applicabile al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità» (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa in quanto, a fronte dell'avvenuta cessione di una dose di minimo valore, l'imputato deteneva un numero apprezzabile di dosi già pronte per l'immediata cessione ad altri tossicodipendenti.

In senso conforme, tra le altre cfr. da ultimo Sez. 4, n. 45726 del 26/09/2023, Salahdine).

3. E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso. Nel ridurre l'importo della confisca alla sola somma di Euro 20, costituente il provento della cessione direttamente monitorata dagli operanti, la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di calcolo, avendo disposto la revoca della confisca e la conseguente restituzione di (soli) Euro 125. In realtà, ferma la confisca del predetto provento della cessione direttamente osservata, la somma residua di Euro 195 in possesso del SANSONE deve essere integralmente restituita a quest'ultimo. In tal senso, e in tali limiti, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza: alla rideterminazione della somma da confiscare in Euro 20 può procedere direttamente questa uprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. t, cod. proc. pen., con conseguente restituzione al SANSONE della somma residua di Euro 195,00. Nel resto, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile. •

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'importo della somma di danaro confiscata, che determina in Euro 20,00 / disponendo la restituzione all'avente diritto della somma residua di Euro 195,00. Dichiara inammissibile nel resto il ricor