Sentenza — n. 19641/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: BANDIERA FRANCESCO nato a AUGUSTA il 06/03/1997 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del PG LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le memorie del difensore di FRANCESCO BANDIERA, AVV. SILVIA MILLUZZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 44122O2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19641/2024 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del PG LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le memorie del difensore di FRANCESCO BANDIERA, AVV. SILVIA MILLUZZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 44122O2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: BANDIERA FRANCESCO nato a AUGUSTA il 06/03/1997 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del PG LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le memorie del difensore di FRANCESCO BANDIERA, AVV. SILVIA MILLUZZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 44122O2.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 3 novembre 2023 del Tribunale di Catania che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal sig. Francesco Bandiera avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che aveva applicato al Bandiera la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, ha sostituito la misura con quella degli arresti domiciliarí con applicazione del braccialetto elettronico. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica in ordine alla adeguatezza, proporzionalità e idoneità della misura degli arresti domiciliari. 2.Con memoria del 10 gennaio 2024, il difensore di Francesco Bandiera ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di annullamento con rinvio ritenendo corretta, sotto ogni profilo, la decisione impugnata. 3.Con successiva memoria del 22 gennaio 2024, il difensore del Bandera ha rappresentato che, nel frattempo, il Pubblico ministero aveva chiesto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, sostituzione disposta dal Gip ed eseguita il 15 gennaio. 4.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5.0sserva il Collegio: 5.1.si procede nei confronti di Francesco Bandiera per più fatti di acquisto, ricezione e detenzione, a fine di cessione, nonché di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, posti in essere in un arco di tempo che va dal mese di novembre dell'anno 2021 al mese di aprile dell'anno successivo, con conseguente imputazione del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato ai capi da 44 a 51 della contestazione provvisoria; 5.2.incontestati i gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente rubricati e delle esigenze cautelari special-preventive (in considerazione della pluralità, circostanze e modalità esecutive dei reati, della stabilità dell'attività illecita, della disponibilità di vari canali dì rifornimento, dei precedenti penali anche specifici del Bandiera, del movente economico, non avendo questi una occupazione stabile, così da far ritenere che traesse dall'illecita attività, almeno in parte, i mezzi di sussistenza), il Tribunale del riesame ha ritenuto più adeguata la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico in considerazione «dei quantitativi non particolarmente rilevanti di sostanza stupefacente trattati volta per volta dal Bandiera (l'unico episodio di una certa rilevanza attiene all'acquisto dei 50 grammi da Alberghina Marcello)»; 5.3.il Pubblico ministero ricorrente se ne duole stigmatizzando la contraddittorietà e la illogicità del ragionamento del Tribunale che, da un lato, riconosce l'ampiezza e la stabilità dell'attività illecita del Bandiera, gravato da precedenti penali specifici e mosso da esigenze economiche che legittimano una prognosi fortemente negativa, dall'altra fa leva sulla movimentazione di quantitativi non particolarmente rilevanti di sostanza stupefacente per ritenere adeguata la meno afflittiva della misura degli arresti domiciliari da scontare proprio nel luogo nel quale il Bandiera aveva imbastito la propria attività: la propria abitazione, nella quale deteneva la sostanza e presso la quale venivano effettuate le cessioni; 5.4.1a doglianza è condivisibile; 5.5.è lo stesso Tribunale a dar conto del fatto che l'abitazione del ricorrente si identifica con il /ocus commissi delicti contraddittoriamente però ricollocandovelo pur nella consapevolezza dell'esistenza del pericolo di reiterazione del reato, pericolo certamente non eliminabile dalla apposizione del braccialetto elettronico il quale costituisce presidio contro il risc:hio di evasioni; 5.6.sennonché, non essendo in discussione i gravi indizi di colpevolezza ma solo i criteri di scelta della misura più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari (anch'esse incontestate), la sopravvenuta sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura ancor meno afflittiva, su richiesta proprio del Pubblico ministero, rende inattuale l'interesse del requirente a stimolare una nuova riflessione sulla adeguatezza della misura non più esistente con quella inframuraria essendo venuto meno proprio l'oggetto della doglianza; 5.7.ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissib