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Sentenza — n. 18897/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18897/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18897/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18 dicembre 2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare presentato da Gerarda Schiavo nei confronti dell'ordinanza del 22 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale era stata respinta l'istanza della medesima Schiavo, volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo del conto corrente intestato alla stessa, con delega a operare in favore della figlia Anna Santoriello, indagata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 8, e 10 d.lgs. 74/2000 (richiesta di revoca che era stata fondata sull'assunto che la titolarità di una delega a operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri, pur configurando l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non preclude la prova della lecita provenienza delle somme presenti sul conto).

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 12 bis d.lgs. 74/2000, art. 100 cod. proc. pen, art. 322 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 18897/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ha pertanto domandato l'annullamento dell'ordinanza impugnata allo scopo di ottenere una pronunzia sul merito della propria impugnazione cautelare.3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, richiamando l'orientamento secondo cui, ai fini della proposizione delle impugnazioni avverso le ordinanze in materia di misure cautelari, il terzo interessato alla restituzione dei beni è tenuto a conferire una procura speciale al proprio difensore, nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 100 cod. proc. pen.

Parole chiave

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blocco del conto bancario azione di convalida del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento conto corrente titolari di conti bancari partecipazione al pignoramento

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 12 bis d.lgs. 74/2000
74/2000 (richiesta di revoca che era stata fondata sull'assunto che la titolarità di una delega a operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri, pur configurando l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12 bis d.lgs.
art. 100 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità si fonda sulla assenza della procura speciale che la Schiavo avrebbe dovuto conferire al proprio difensore nelle forme previste dall'art. 100 cod.
art. 322 bis cod. proc. pen
Dunque, nel caso di specie, sussisteva la legittimazione a proporre l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Schiavo Gerarda, nata a Nocera Inferiore il 9/2/1962 avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 dicembre 2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare presentato da Gerarda Schiavo nei confronti dell'ordinanza del 22 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale era stata respinta l'istanza della medesima Schiavo, volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo del conto corrente intestato alla stessa, con delega a operare in favore della figlia Anna Santoriello, indagata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 8, e 10 d.lgs. 74/2000 (richiesta di revoca che era stata fondata sull'assunto che la titolarità di una delega a operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri, pur configurando l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non preclude la prova della lecita provenienza delle somme presenti sul conto).

La declaratoria di inammissibilità si fonda sulla assenza della procura speciale che la Schiavo avrebbe dovuto conferire al proprio difensore nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen., poiché la medesima, in qualità di terza interessata, avrebbe potuto stare in giudizio solo col ministero di un difensore munito di procura speciale.

2. Avverso tale ordinanza la Schiavo ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Carlo De Martino, che lo ha affidato a unico motivo, con cui ha lamentato la violazione di disposizioni di legge processuale con riferimento alla affermazione della mancanza della procura speciale indispensabile ai fini della proposizione dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. La ricorrente, allegando al ricorso per cassazione l'atto di appello cautelare corredato di procura speciale con relativa attestazione di deposito, ha affermato che l'onere di patrocinio era stato soddisfatto poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la procura di cui, a pena di inammissibilità, deve essere munito il difensore del terzo interessato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di forme sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione della volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie a tutelare le proprie ragioni in quella specifica procedura, come risulterebbe nel caso di specie dalla procura conferita dalla ricorrente al proprio difensore.

Ha pertanto domandato l'annullamento dell'ordinanza impugnata allo scopo di ottenere una pronunzia sul merito della propria impugnazione cautelare.3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, richiamando l'orientamento secondo cui, ai fini della proposizione delle impugnazioni avverso le ordinanze in materia di misure cautelari, il terzo interessato alla restituzione dei beni è tenuto a conferire una procura speciale al proprio difensore, nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 100 cod. proc. pen.

4. La ricorrente ha depositato memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso, sottolineando come la procura speciale fosse regolarmente presente agli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In primo luogo, va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la Corte di cassazione, allorquando venga proposta una censura di carattere processuale, è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito, dei quali può offrire una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Sez. U, n.42792 del 31/10/2011, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01;

Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., deo. 2018, Rv. 273525; Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871). Tuttavia, non essendo Verror in procedendo un vizio rilevabile d'ufficio, è necessario che il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, esponga dettagliatamente il fatto processuale fornendo i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv, 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261).

3. Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito puntuale indicazione dei vizi procedurali denunciati e ha prodotto gli elementi documentali posti a fondamento del motivo di ricorso, allegando al proprio atto di impugnazione l'atto di appello cautelare cui era allegata la procura speciale conferita al difensore, con la relativa attestazione di deposito. Tanto ha permesso al Collegio l'accesso agli atti e l'esame diretto dell'atto di appello originale, al quale risulta regolarmente allegata la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen., con cui la Schiavo, mediante l'utilizzo di espressioni chiare e precise, ha nominato il proprio difensore di fiducia conferendogli anche procura speciale ai fini della proposizione dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod.proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro del conto corrente intestato alla medesima Schiavo.

L'onere di patrocinio era stato, dunque, adempiuto, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui, a pena di inammissibilità, deve essere munito il difensore del terzo interessato non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga, come nel caso in esame, la chiara manifestazione della volontà di affidare a un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie a tutelare le proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668;

Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417).

4. Dunque, nel caso di specie, sussisteva la legittimazione a proporre l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. in capo al difensore della Schiavo, quale terza interessata, in quanto il relativo potere gli era stato chiaramente tramandato dalla stessa Schiavo, legittimazione che è stata erroneamente esclusa dal Tribunale di Salerno mediante l'ordinanza impugnata, che deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno comp