Sentenza — n. 18377/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Milano, 'in sede di riesame, con ordinanza del 24 maggio 2023 rigettava l'istanza di riesame proposta da Pizzi Mauro avvero il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 13 aprile 2023, in relazione ai reati di cui agli art. 2 e 8 d. Igs. 74/2000 (in funzione della confisca diretta della somma di euro 10.029.119,25 nei confronti del consorzio Mondialpol Facility Scarl e nei confronti del ricorrente e di altri indagati in via subordinata all'eventuale incapienza delle disponibilità della società) 2. Ricorre in cassazione Pizzi Mauro, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 18377/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01). Sul periculum in mora l'ordinanza impugnata compie un'analisi solo apparente, in quanto analizza elementi di fatto riferibili all'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. e non al secondo comma della stessa norma. L'ordinanza, infatti, desume il periculum dalla ripetizione nel tempo delle condotte fraudolente caratterizzanti il reato, ma tale argomentazione non evidenzia la necessità, da porre alla base del periculum stesso, di una misura di sequestro anticipata rispetto alla condanna, in tal modo, piuttosto, sembrando appunto convergere verso una valutazione più propria del sequestro impeditivo.
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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: PIZZI MAURO nato a BRESCIA il 13/04/1969 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PC PIETRO MOLINO di inammissibilità del ricorso; lette !e conclusioni dell".Avv. Francesca Gnutti di accoglimento del ricorso. r
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, 'in sede di riesame, con ordinanza del 24 maggio 2023 rigettava l'istanza di riesame proposta da Pizzi Mauro avvero il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 13 aprile 2023, in relazione ai reati di cui agli art. 2 e 8 d. Igs. 74/2000 (in funzione della confisca diretta della somma di euro 10.029.119,25 nei confronti del consorzio Mondialpol Facility Scarl e nei confronti del ricorrente e di altri indagati in via subordinata all'eventuale incapienza delle disponibilità della società) 2. Ricorre in cassazione Pizzi Mauro, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge (art. 321 e 125, terzo comma, cod. proc. pen.); omessa o apparente motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Anche l'omessa o apparente motivazione deve ritenersi una violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. Il Tribunale ha fornito una motivazione solo apparente riferendosi alla gravità delle condotte, alla sistematicità delle frodi fiscali, con imposte evase di rilievo; peraltro, da molto tempo. Nel caso in esame non sussistono, però, c:ondotte del ricorrente volte al depauperamento del patrimonio che avrebbero indicato la sussistenza di un concreto pericolo di sottrazione delle risorse.
Il sequestro finalizzato alla confisca ha una finalità preventiva, volto .ad assicurare la presenza dei beni all'esito di n giudizio di condanna. L'esigenza di scongiurare ingiustificate compressioni del diritto di proprietà e della libera iniziativa economica impone al giudice un onere specifico di precisare i profili del pericolo di dispersione dei beni (S.U. n. 36959/2021). • Non può ritenersi una valida motivazione il generico riferimento alla sistematicità delle condotte mancando completamente qualsiasi riferimento al perché non può essere atteso l'esito del giudizio di merito.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.
2. La Procura generale, sostituto procuratore generale Pietro Molino, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; 2.
3. L'indagato ha presentato memoria nella quale ha ribadito la fondatezza del suo ricorso per mancanza di motivazione sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionèvolezza e quindi inidoneo a rendere " comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008„ Ivanov, Rv. 239692).
5. Nel caso in odierno giudizio l'ordinanza non contiene motivazioni sul periculum in mora di cui all'art. 321, secondo comma, cod. proc. pen. La Corte di Cassazione a Sezioni unite infatti ha previsto che: "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)". (Sez.
U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01). Sul periculum in mora l'ordinanza impugnata compie un'analisi solo apparente, in quanto analizza elementi di fatto riferibili all'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. e non al secondo comma della stessa norma. L'ordinanza, infatti, desume il periculum dalla ripetizione nel tempo delle condotte fraudolente caratterizzanti il reato, ma tale argomentazione non evidenzia la necessità, da porre alla base del periculum stesso, di una misura di sequestro anticipata rispetto alla condanna, in tal modo, piuttosto, sembrando appunto convergere verso una valutazione più propria del sequestro impeditivo.
Così facendo allo stesso tempo, finisce per .valorizzare esclusivamente condotte (ovvero la sottrazione agli obblighi tributari) senza le quali non sarebbe neppure integrato il reato, facendone quindi derivare quell'automatismo della misura che le Sezioni Unite di questa Corte n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv 281848, hanno A voluto, invece, inibire perché contrastanti con la stessa natura cautelare propria del sequestro preventivo a fini di confisca.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al