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Sentenza — n. 18199/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18199/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18199/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 11/07/2023, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data 16/02/2023 dal Tribunale di Salerno, con la quale Di Matteo Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, ritenuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di Salerno del 23/12/2021, condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 81 cod.pen, art. 581 cod.proc.pen; Sentenza — n. 18199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali criminalità persistente sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod.pen
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine all'entità dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione.
art. 581 cod.proc.pen
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Matteo Francesco, nato a Battipaglia il 18/01/1995 avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputatole conclusioni scritte dell'avv. Stefania Pierro, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/07/2023, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data 16/02/2023 dal Tribunale di Salerno, con la quale Di Matteo Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e, ritenuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di Salerno del 23/12/2021, condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Di Matteo Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 4 cod.pen. Argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto concedere all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., compatibile con l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sussistendone i presupposti in relazione alle modalità del fatto. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine all'entità dell'aumento di pena disposto a titolo di continuazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti; tale circostanza, inoltre, è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv.279499 - 02); ed è stato chiarito che ai fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al «fatto lieve», si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso (cfr.

Sez.4, n. 38381 del 21/05/2019, Rv.277186 - 01; Sez.4, n. 5031 del 15/01/2019, Rv.275265 - 01; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671-01). La Corte territoriale, con motivazione concisa ma adeguata, ha escluso che la circostanza attenuante in questione potesse trovare applicazione rimarcando il consistente dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta, elemento che denotava il non ridotto disvalore della condotta e la rilevante entità del potenziale lucro.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha giustificato, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, l'entità dell'aumento di pena a titolo di continuazione apportato per il delitto contestato in relazione all'omologo delitto giudicato con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Salerno del 23.12.2021 (mesi quattro ed euro 500,00 di multa), richiamando le modalità della condotta ed il consistente quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata (pp. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rispetto a tale adeguato percorso argomentativo, il ricorrente propone censura del tutto generica, meramente contestativa e priva di confronto con le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr. Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem