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Sentenza — n. 18198/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18198/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5/10/2022, la Corte di appello di Palermo riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 25/5/2021 dal Tribunale di Marsala, ( con la quale Giuseppe Bonsignore, Giovanni Savalle, Valentina Norrito, Maria Caccamo e Carmelo Daniele Guglielmino erano stati giudicati colpevoli di violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannati alle pene di cui al dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 1350 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18198/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. n. 74 del 2000, mentre il reato di cui al capo 1) (art. 2, decreto citato) risulta prescritto relativamente alle condotte realizzate fino al 5/4/2013. Ne consegue che l'annullamento con rinvio deve riguardare il solo capo 1), quanto alle condotte successive a questa data (dunque, sub lett. c), per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5.2. Con riguardo, invece, a Savalle, il Collegio osserva che la stessa conclusione della Corte di appello - negare la sospensione condizionale della pena - è in effetti errata, come denunciato, poiché il ricorrente aveva ottenuto il beneficio in primo grado e il Pubblico Ministero non aveva proposto gravame.

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta controprestazione pena convenzionale causa della prestazione mancata attuazione degli accordi illeciti circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 1350 cod. civ
Infine, la colpevolezza sarebbe stata affermata in forza di un dato inesistente, ossia che il Savalle avrebbe preso in affitto i locali della cooperativa "Liberi e Forti"; - erronea applicazione dell'art. 1350 cod. civ.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Bonsignore Giuseppe, nato a Castelvetrano (Tp) il 27/5/1970 Savalle Giovanni, nato a Castelvetrano (Tp) il 4/9/1965 Caccamo Maria, nata a Campobello di Mazara (Tp) il 16/8/1945 Guglielrnino Carmelo Daniele, nato a Castelvetrano (Tp) il 10/10/1974 Norrito Valentina, nata a Mazara del Vallo (Tp) 1'8/3/1970 avverso la sentenza del 5/10/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto; l'annullamento della sentenza senza rinvio, quanto a Bonsignore, per prescrizione; dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/10/2022, la Corte di appello di Palermo riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 25/5/2021 dal Tribunale di Marsala, ( con la quale Giuseppe Bonsignore, Giovanni Savalle, Valentina Norrito, Maria Caccamo e Carmelo Daniele Guglielmino erano stati giudicati colpevoli di violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannati alle pene di cui al dispositivo.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i cinque imputati, deducendo i seguenti motivi: - Bonsignore contesta la violazione degli artt. 163, 164 cod. pen. La sentenza avrebbe negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in forza di un precedente penale (Corte di appello di Palermo, n. 3005/2010) invero successivamente annullato - per effetto estensivo - dalla pronuncia di questa Corte n. 4487 del 17/10/2012 (indicata nel ricorso come 17/10/2013), emessa nei confronti del coimputato Francesco Li Causi; - Savalle contesta la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Il Giudice di appello avrebbe negato il beneficio citato che, per contro, sarebbe stato riconosciuto dal primo Giudice, in assenza di impugnazione del pubblico ministero; - violazione di legge e difetto di motivazione sono poi censurati per tutti i ricorrenti, sul presupposto che la condanna sarebbe stata confermata in ragione di meri indizi privi di gravità, precisione e concordanza, e senza alcuna prova del dolo specifico richiesto dagli artt. 2 e 8 contestati. La sentenza, al riguardo, non avrebbe esaminato i motivi di censura, esprimendosi con affermazioni apodittiche e, peraltro, sostenendo che sarebbe stato onere degli imputati fornire una ricostruzione alternativa alle ipotesi accusatorie.

Infine, la colpevolezza sarebbe stata affermata in forza di un dato inesistente, ossia che il Savalle avrebbe preso in affitto i locali della cooperativa "Liberi e Forti"; - erronea applicazione dell'art. 1350 cod. civ. La Corte di appello avrebbe sostenuto, quanto a tutti i ricorrenti, che le prestazioni indicate in fattura risulterebbero spesso prive di un contratto a supporto, senza tener conto che le prestazioni in oggetto non richiederebbero la forma scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio rileva che in data 13/2/2024 è pervenuta via pec richiesta di differimento dell'udienza da parte dell'Avv. Faggioli, con allegazione di un certificato medico attestante un legittimo impedimento; questa richiesta, tuttavia, non può essere esaminata, in quanto nessuno dei difensori dei presenti ricorrenti aveva formulato tempestiva istanza di trattazione pubblica delle impugnazioni, che dunque sono state trattate con rito cartolare.

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati, ad eccezione di quello di Bonsignore e nei limitati termini che seguono.4. Con riguardo, innanzitutto, al secondo motivo, comune a tutti gli imputati e in punto di responsabilità, la Corte osserva che non sussiste il vizio motivazionale denunciato, in quanto il giudizio di colpevolezza è sostenuto da un argomento del tutto solido e congruo, oltre che fondato su una lettura non manifestamente illogica delle risultanze istruttorie. Una motivazione, dunque, che non risulta censurabile e che, peraltro, non contiene affatto l'inversione dell'onere della prova che i ricorrenti contestano; entrambe le sentenze di merito, da leggere in "doppia conforme", indicano, infatti, plurimi elementi a conferma delle contestazioni mosse, ampiamente richiamati e sviluppati quanto al profilo sia oggettivo che psicologico delle contestazioni, e a tali elementi i ricorrenti non hanno opposto alcun significativo e risolutivo argomento di segno contrario. 4.1.

Le stesse impugnazioni, peraltro, muovono soltanto una comune e generica censura, con la quale sostengono che la responsabilità sarebbe stata riconosciuta in forza di mere presunzioni tributarie non riscontrate, così come di indizi privi di gravità, precisione e concordanza; una tale doglianza, dunque, risulta inammissibile, perché non si confronta affatto con l'ampio tenore argomentativo della sentenza di primo grado, poi ripresa dal Tribunale, con la quale sono stati partitamente esaminati i numerosi capi di imputazione e, al loro interno, le posizioni dei singoli imputati ed il loro coinvolgimento.

Era stato così riscontrato un complesso gruppo societario (tra cui "ABM Merchant Med s.p.a"., "Sava Service s.r.l.", "Soc. coop. Liberi e Forti", "Infodataweb s.r.l." "Sole e Terra soc. agricola", "Sun City") facente capo al Savalle e formalmente amministrato da suoi familiari o da persone a lui direttamente riferibili, che operava con evidente finalità illecite, emettendo - e poi utilizzando in dichiarazione - fatture per operazioni inesistenti, nei termini riportati con particolare precisione nelle due pronunce e del tutto trascurati nella comune, seconda doglianza dei ricorsi in esame.

L'unico argomento specifico che gli stessi contengono, peraltro, afferisce a circostanze di fatto che questa Corte non è ammessa a verificare (l'eventuale locazione di locali della "Liberi e Forti" da parte del Savalle e le modalità di pagamento relative alle contestazioni mosse alla Caccamo) e delle quali, peraltro, non è indicata l'effettiva forza demolitoria rispetto alla più che solida struttura motivazionale realizzata dalle pronunce di merito. 4.2. Analogo e non consentito argomento in fatto, poi, si riscontra nel terzo, comune motivo, che contesta alla Corte di appello di aver confuso i contratti scritti con quelli che richiedono la medesima forma; questa censura risulta, evidentemente, del tutto generica, non indicando neppure un capo o un ricorrente alla quale riferirsi, al pari della valenza della questione medesima nell'ottica del giudizio di responsabilità, che, pertanto, deve essere confermato nei termini della sentenza di appello.5.

Risulta fondato, invece, il primo motivo, limitatamente al Bonsignore. 5.1. La Corte di appello, come già il Tribunale, ha negato al primo il beneficio della sospensione condizionale della pena in forza di una precedente condanna per delitto; questa condanna, tuttavia, risulta annullata senza rinvio - perché il fatto non sussiste - dalla pronuncia di questa Corte n. 4487 del 17/10/2012, emessa nei confronti di Francesco Li Causi e, per effetto estensivo, nei confronti del Bonsignore. La sentenza di appello, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio soltanto sul punto; nelle more del presente giudizio, tuttavia, sono integralmente maturati i termini di prescrizione - tenuto conto anche di 315 giorni di sospensione - quanto ai reati di cui ai capi 3) (ultima fattura dell'11/12/2012), 4) (ultima fattura del 2/1/2013) e 7) (ultima fattura del 28/2/2013), tutti relativi all'art. 8, d.

Igs. n. 74 del 2000, mentre il reato di cui al capo 1) (art. 2, decreto citato) risulta prescritto relativamente alle condotte realizzate fino al 5/4/2013. Ne consegue che l'annullamento con rinvio deve riguardare il solo capo 1), quanto alle condotte successive a questa data (dunque, sub lett. c), per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 5.2. Con riguardo, invece, a Savalle, il Collegio osserva che la stessa conclusione della Corte di appello - negare la sospensione condizionale della pena - è in effetti errata, come denunciato, poiché il ricorrente aveva ottenuto il beneficio in primo grado e il Pubblico Ministero non aveva proposto gravame.

Lo stesso imputato, tuttavia, non ha alcun interesse a proporre la questione, in quanto l'errata considerazione della Corte non si è tradotta nella revoca della sospensione condizionale: nei confronti del Savalle, infatti, la pena è stata ridotta alla luce dell'intervenuta prescrizione del capo 1), quanto alle condotte anteriori al 2012, e del capo 2), con conferma nel resto. Compreso, dunque, il beneficio qui in esame.

6. Conclusivamente, dunque, i ricorsi di Savalle, Caccamo, Guglielmino e Norrito debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il ricorso di Bonsignore, invece, deve essere annullato - con e senza rinvio - nei termini indicati, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bonsignore Giuseppe perché i reati di cui ai capi 3), 4) e 7) d'imputazione sono integralmente estinti per prescrizione e il reato di cui al capo 1) d'imputazione è estinto per prescrizione relativamente alle condotte poste in essere sino al 5/4/2013, e rinvia per la determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Bonsignore Giuseppe. Dichiara inammissibili i ricorsi di Savalle Giovanni, Caccamo Maria, Gugliemino Carmelo Daniele e Norrito Valentina, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell