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Sentenza — n. 18056/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18056/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27/03/2023, la Corte d'Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, accoglieva parzialmente la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da CHIARELLA Antonio, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 62.077,86. Con successivo provvedimento del 13/10/2023, adottato su istanza del predetto Ministero, la Corte territoriale ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella precedente ordinanza, che aveva indicato il periodo di ingiusta detenzione nei giorni compresi tra il 23/05/13 e il 11/03/2014, quantificandolo peraltro erroneamente in giorni 351 anziché 292. Moltiplicando quindi l'importo di Euro 176,86 per il periodo correttamente quantificato, la Corte d'Appello ha corretto l'importo liquidato in Euro 51.643,12.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18056/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In altri termini, la Corte aveva errato riconoscendo il diritto alla riparazione, ma individuando il termine di cessazione della misura alla data di celebrazione dell'udienza camerate, e non a quella di notiFica al CHIARELLA dell'ordinanza di annullamento. Si osserva comunque che la richiesta del Ministero avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per cassazione, e non di istanza ex art. 130.

Parole chiave

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restituzione del termine rettificazione della decisione ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo risarcimento per errore giudiziario difetto di manutenzione indennità per detenzione
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CHIARELLA Antonio, nato a Vibo Valentia il 26/03/1969 avverso l'ordinanza emessa il 13/10/2023 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27/03/2023, la Corte d'Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, accoglieva parzialmente la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da CHIARELLA Antonio, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 62.077,86. Con successivo provvedimento del 13/10/2023, adottato su istanza del predetto Ministero, la Corte territoriale ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella precedente ordinanza, che aveva indicato il periodo di ingiusta detenzione nei giorni compresi tra il 23/05/13 e il 11/03/2014, quantificandolo peraltro erroneamente in giorni 351 anziché 292. Moltiplicando quindi l'importo di Euro 176,86 per il periodo correttamente quantificato, la Corte d'Appello ha corretto l'importo liquidato in Euro 51.643,12.

2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il CHIARELLA, a mezzo del proprio difensore, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio, essendo necessario comprendere se la Corte territoriale fosse caduta in errore nella fase di conteggio della somma da liquidare, ovvero in quella di determinazione del periodo da considerare ai fini della riparazione. In realtà, la somma liquidata appariva anche una riduzione della pretesa del CHIARELLA, ristretto agli arresti domiciliari non già fino al 11/03/2014 (data dell'udienza camerate di riesame in sede di rinvio), ma fino al 16/06/2014 (data in cui la misura era cessata contestualmente alla notifica dell'ordinanza di annullamento del titolo cautelare).

In altri termini, la Corte aveva errato riconoscendo il diritto alla riparazione, ma individuando il termine di cessazione della misura alla data di celebrazione dell'udienza camerate, e non a quella di notiFica al CHIARELLA dell'ordinanza di annullamento. Si osserva comunque che la richiesta del Ministero avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per cassazione, e non di istanza ex art. 130.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo del tutto ultronea l'instaurazione del contraddittorio dal momento che i termini della questione apparivano pacifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Assume invero rilievo preliminare ed assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art.178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti» (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Natiti, Rv. 282933 - 01). Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tale orientamento, specie avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, in cui la Corte ha preso in considerazione il periodo detentivo decorso fino alla celebrazione dell'udienza di riesame, e non anche quello intercorrente tra la data dell'udienza e quella di deposito del provvedimento contenente l'ordine di immediata liberazione del CHIARELLA (cfr. pag. 2 del ricorso).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per l'ulteriore corso, ovvero per nuovo esame, nel contraddittorio delle parti, dell'istanza presentata dal M.E.F.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per l'ulte