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Sentenza — n. 18021/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal and civil judgments due to the defendant's death before final judgment, extinguishing the criminal case and civil liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment declaring the defendant guilty and ordering civil compensation because she died before the judgment became final. The appellant's arguments regarding the legality of the occupation and the severity of the sentence were rendered moot by her death. The court ruled that the death of the accused extinguishes both the criminal proceedings and the civil liability attached to the judgment without the need for a separate declaration.

Regesto Legislator

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Art. 54, 1161 Cod. Nav.; Art. 574, 578 cod. proc. pen.; The death of the accused before the judgment becomes final extinguishes the criminal proceedings and renders the attached civil dispositions void ab initio, precluding heirs from challenging them via criminal appeal.

Parole chiave

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death of accused extinction of criminal liability void civil dispositions heirs standing to appeal criminal procedure code civil liability in criminal trial finality of judgment recupero della capacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 54, 1161 Cod. Nav.
Art. 3, 24 della Costituzione
1.4.Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto di aver ottenuto la concessione demaniale in sanatoria e ha invocato la applicazione della intervenuta causa di improcedibilità di cui all'art. 36 Cod.
Art. 574 cod. proc. pen.
Ne deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del "de cuius", le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art. 574 cod.
Art. 578 cod. proc. pen.
(il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 cod. proc. pen. riferendosi questo soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.
art. 574 cod. proc. pen
Ne deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del "de cuius", le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen.
art. 578 cod. proc. pen
(il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica
L'esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico (Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv.
Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, F.
271160 - 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, F., Rv.
Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2010, Leonardi
Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, Merotto
243865 - 01; Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, Merotto, Rv.
Sez. 4, n. 49457 del 08/01/2003, Paolillo
232620 - 01; Sez. 4, n. 49457 del 08/01/2003, Paolillo, Rv.
Sez. 4, n. 58 del 08/11/2000, Pitruzzella
3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato (Sez. 4, n. 58 del 08/11/2000, Pitruzzella, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO ANNA nato a CASTELLABATE il 13/01/1926 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitul:o Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della ricorrente, AW. ANTONIO MONDELLI, che ha concluso associandosi alle richieste del PG. Depositata in Cancelleria Oggi, 8 MAG, 2024

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Anna Santoro ricorre per l'annullamento della sentenza del 30/06/2023 della Corte di appello di Salerno che, in riforma della sentenza del 15/07/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, impugnata dal Pubblico ministero e dalla parte civile, l'ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt.54, 1161 Cod. Nav., e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di due mesi di arresto, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, al risarcimento del danno in favore della parte civile (da liquidare in separata sede) e delle spese processuali da quest'ultima sostenute. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. e il vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento alla omessa (o comunque errata) lettura della sentenza del TAR della Campania, Sez. dist. di Salerno, che ha espresso un giudizio di liceità dell'occupazione demaniale.

Inoltre, prosegue, le opere furono completate al più tardi nel 2016, epoca dei provvedimenti del TAR.1.2.Con il secondo motivo deduce la ingiustificata severità del trattamento sanzionatorio. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto. 1.4.Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto di aver ottenuto la concessione demaniale in sanatoria e ha invocato la applicazione della intervenuta causa di improcedibilità di cui all'art. 36 Cod. Nav. 2.La parte civile, sig.

Aldo Smarrazzo, ha depositato memoria chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che sia rigettato. 3.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.1a sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché la ricorrente è morta il 12 gennaio 2014; 4.2.vanno conseguentemente revocate le statuizioni civili di condanna; 4.3.1a morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.

L'esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico (Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160 - 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, F., Rv. 251981 - 01; Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2(109, Leonardi, Rv. 243865 - 01; Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, Merotto, Rv. 232620 - 01; Sez. 4, n. 49457 del 08/01/2003, Paolillo, Rv. 227069 - 01, secondo cui la morte dell'imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell'interesse degli eredi dell'imputato a farle eliminare, sia l'interesse della parte civile a vederle riaffermate; 4.4.è stato condivisibilmente affermato (e deve essere qui ribadito) che deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporti la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.

Ne deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del "de cuius", le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen. (il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 cod. proc. pen. riferendosi questo soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato (Sez. 4, n. 58 del 08/11/2000, Pitruzzella, Rv. 219149 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Revoca le statuizioni civili. C