Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17840/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17840/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 22/09/2023, il Tribunale di Gela rigettava l'istanza di revoca, proposta nell'interesse di Tascone Anna Maria, dell'ordine di demolizione n. 35/1994 R.E. Dem. PM, disposto in data 19.05.2022 in esecuzione della sentenza n. 365/1993 pronunciata dalla Pretura Circondariale di Gela in data 1.06.1993 nei confronti di Barone Giovanni, coniuge dell'istante.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 125, comma 3 cod.proc.pen; Sentenza — n. 17840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
permesso di demolizione perizia giudiziaria disdetta della locazione abitativa azione di manutenzione inviolabilità del domicilio contratto di manutenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 125, comma 3 cod.proc.pen
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Tascone Anna Maria, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 125, comma 3 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tascone Anna Maria, nata a Gela il 20/03/1952 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/09/2023, il Tribunale di Gela rigettava l'istanza di revoca, proposta nell'interesse di Tascone Anna Maria, dell'ordine di demolizione n. 35/1994 R.E. Dem. PM, disposto in data 19.05.2022 in esecuzione della sentenza n. 365/1993 pronunciata dalla Pretura Circondariale di Gela in data 1.06.1993 nei confronti di Barone Giovanni, coniuge dell'istante.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Tascone Anna Maria, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 125, comma 3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. La ricorrente lamenta che il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, con motivazione apparente, limitandosi a rilevare che la consulenza di parte era priva di "documentazione planimetrica"; in realtà, le dimensioni del vano erano state indicate dal consulente a seguito di opportuno sopralluogo e verifica de visu dei luoghi e del foglio di mappa; il professionista aveva espresso un giudizio tecnico, indicando specificamente le eventuali conseguenze tecniche in caso di demolizione, stante "l'indebolimento della struttura portante di tutto lo stabile"; il Giudice, inoltre, non aveva considerato che la ricorrente non aveva realizzato l'abuso ma era l'erede di chi aveva commesso i fatti, e, cioè, Barone Giovanni deceduto nell'anno 2014 ed unico condannato per l'abuso edilizio;

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Il Tribunale, con apprezzamento di fatto motivato con argomentazioni congrue e prive di vizi logici - e, quindi, non censurabile in questa sede-, ha evidenziato che la dedotta impossibilità tecnica di demolire (la demolizione della parte del fabbricato realizzata abusivamente - un piano sopraelevato - comporterebbe pericolo alla stabilità del fabbricato), peraltro genericamente allegata in quanto la relazione tecnica prodotta non risultava corredata da alcuna documentazione planimetrica e progettuale, sarebbe riferibile a causa imputabile al condannato per aver realizzato abusivamente opere di sopraelevazione dell'immobile.

La valutazione, insindacabile in fatto, è in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato (Sez.3, n. 7789 del 09/02/2021,Rv. 281474 - 01, nonchè (Sez. 3, n. 28740 del 27/4/2018, Ferrante, non massimata; Sez. 3 n. 51056 del 9/10/2018, Chimirri, non massimata). Nè coglie nel segno la doglianza secondo cui il Giudice di merito non avrebbe tenuto nel debito conto che la ricorrente non è il soggetto autore dell'illecito edilizio ma la sua erede.

Va ricordato che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi e dalle vicende successorie verificatesi; esso si trasmette agli eredi del responsabile e ai suoi aventi causa che subentrino nella disponibilità del bene (Sez.3, n. 16141 del 21/02/2023, Rv. 284463 - 01; Sez.3, n. 18990 del 23/02/2022, Rv. 283135 - 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Rv. 277266 - 01; Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Rv. 265193; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802;

Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403); nella specie, incontestata la qualità della ricorrente Tascone Anna Maria di erede di Barone Giovanni condannato per l'abuso edilizio (come indicato nell'ordinanza impugnata), l'ordine di demolizione grava sulla predetta.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f