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Sentenza — n. 17831/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17831/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17831/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18/08/2023, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura speciale, la richiesta di riesame proposta da NICOLETTI Antonio, terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo di un agrumeto. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione il NICOLETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali secondo cui il conferimento della procura speciale non richiede l'utilizzo di formule sacramentali, risultando sufficiente l'emersione della chiara volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17831/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo un insegnamento di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale» (Sez. 2, Sentenza n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 182, comma secondo, del cod. proc. civ. in base al quale il giudice deve assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione degli eventuali difetti di rappresentanza).

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero convalida del sequestro legittimità della carcerazione preventiva procura speciale censure procedurali
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NICOLETTI Antonio, nato a Corigliano Calabro il 06/11/1961 avverso l'ordinanza emessa il 18/08/2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/08/2023, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura speciale, la richiesta di riesame proposta da NICOLETTI Antonio, terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo di un agrumeto.

2. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione il NICOLETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali secondo cui il conferimento della procura speciale non richiede l'utilizzo di formule sacramentali, risultando sufficiente l'emersione della chiara volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti di una procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo un insegnamento di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale» (Sez. 2, Sentenza n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 182, comma secondo, del cod. proc. civ. in base al quale il giudice deve assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione degli eventuali difetti di rappresentanza).

Tale indirizzo interpretativo deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui il difensore del NICOLETTI (terzo non indagato) aveva proposto richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un agrumeto di proprietà del suo assistito, richiamando la propria qualità di difensore di fiducia "per nomina in atti e quivi riallegata". Dall'esame di tale atto, emerge il conferimento di "tutte le facoltà previste dalla legge", nonché di "ampi poteri, anche di impugnativa gravame ed oppositivi nonché speciale procura" per una serie di atti, numerati da 1 a 7 (promozione dell'incidente probatorio, ammissione all'oblazione, opposizione ex art. 461 cod, proc. pen., richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena, concordato in appello, investigazioni difensive, richiesta di pena alternativa e messa alla prova).

Appare evidente, da un lato, che la nomina presa in esame dal Tribunale di Catanzaro, evidentemente modellata per la difesa di un imputato, non contiene la procura speciale per la proposizione della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, non compresa nell'elenco qui appena richiamato. D'altro lato, non può condividersi il richiamo, contenuto nell'odierno ricorso, alla giurisprudenza che esclude la necessità di formule sacramentali, perché proprio quell'indirizzo interpretativo sottolinea la necessità che emerga, dall'atto, la volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico defensionale per la tutela delle ragioni dell'interessato "in quella specifica procedura": ovvero - nel caso di specie - il procedimento incidentale cautelare avviato con la richiesta di riesame, che nella nomina prodotta dal NICOLETTI non è richiamata nè, tanto • meno, menzionata nell'elenco degli atti per i quali viene conferita "procura speciale".

3. Le considerazioni fin qui svolte evidenziano la correttezza della valutazione operata in limine dal Tribunale di Catanzaro, ed impongono una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, con conseguente condanna del NICOLETTI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore del