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Sentenza — n. 17819/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17819/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12/10/2023, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 09/06/2023, aveva sostituito la misura custodiale in carcere applicata a FAZI Armando - in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata (capo 1) e illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 2, 3, 4) - con quella degli airresti domiciliari.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17819/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il FAZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: '2 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Si censura l'ordinanza per il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto, tra l'altro, del carattere risalente dei precedenti, e della idoneità del domicilio indicato a soddisfare le esigenze specialpreventive. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza e proporzionalità della sola misura inframuraria. Si censura il carattere astratto della motivazione, non potendo ritenersi sufficiente la sola prognosi di colpevolezza.

Parole chiave

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riesame della carcerazione preventiva internamento amministrativo capacità di subire la carcerazione restrizione di libertà fermo di breve durata domicilio fisso
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Testo completo

o la seguente Depositata in Cancelleria SENTENZA Oggi, - 7 MAG, 2024 Sul ricorso proposto da: IL KIN'i-k FAZI Armando, nato a Roma il 13/03/1973 Lua avverso l'ordinanza emessa il 12/10/2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/10/2023, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 09/06/2023, aveva sostituito la misura custodiale in carcere applicata a FAZI Armando - in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata (capo 1) e illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 2, 3, 4) - con quella degli airresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione il FAZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: '2 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Si censura l'ordinanza per il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto, tra l'altro, del carattere risalente dei precedenti, e della idoneità del domicilio indicato a soddisfare le esigenze specialpreventive. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza e proporzionalità della sola misura inframuraria. Si censura il carattere astratto della motivazione, non potendo ritenersi sufficiente la sola prognosi di colpevolezza.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, avuto riguardo alla esaustiva motivazione offerta dal Tribunale alle censure difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Deve invero conferirsi rilievo assorbente all'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 15/01/2024, con la quale la misura degli arresti domiciliari applicata al FAZI (sostituita con quella della custodia in carcere in forza del provvedimento del Tribunale di Roma, non ancora esecutivo, oggetto dell'odierno ricorso) è stata sostituita con quello dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (cfr. la copia in atti dell'ordinanza, inviata dal difensore dell'indagato in data 06/02/2024). È evidente che, dall'eventuale accoglimento del ricorso (funzionale al ripristino della misura detentiva domiciliare precedentemente applicata), l'indagato non potrebbe ottenere un risultato più favorevole di quello determinato dal nuovo provvedimento del G.i.p., che ha disposto l'applicazione di misura non detentiva.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con esonero da spese attesa la richiamata successione dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti del ricorrente,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo stati gli arresti domiciliari sostituiti con misura non detentiva. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consi