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Sentenza — n. 17817/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17817/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21/06/2023, il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di riesame proposta, nell'interesse di Calvano Michele, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 23/6/2022 dal Pnn presso il Tribunale di Foggia. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Calvano Michele, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza degli art. 253, 125, comma 3, 292, comma 2 lett. c), 324, comma 7 e 309, comma 9 cod.proc.pen. e difetto assoluto di motivazione in relazione al sequestro della somma di denaro. Argomenta che il decreto di sequestro del Pm aveva chiarito solo le finalità probatorie della documentazione digitale e analogica in sequestro, mentre, non aveva fatto altrettanto con riferimento alla somma di denaro sequestrata; il Tribunale del riesame, con motivazione apodittica, aveva ritenuto la motivazione adeguata anche su tale specifico aspetto. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello di sequestro relativamente alla somma di denaro di euro 46.800,00 di proprietà del ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc.pen, art. 263 cod.proc.pen; Sentenza — n. 17817/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato ai sensi dall'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1. In via preliminare, va dato atto che la richiesta di astensione dei difensori del ricorrente per adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi non può trovare accoglimento perché tardiva: risulta, infatti, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, non essendo stata depositata entro il quinto giorno antecedente all'udienza (1.2.2024).

Parole chiave

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spese per le indagini appropriazione indebita di fondi indagine per riciclaggio di denaro azione di risarcimento danni da sequestro recupero delle spese esecutive confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc.pen
13434 del 26/01/2021, Rv.281148 - 01, che ha evidenziato che la norma in questione risulta aver adottato una cadenza temporale sovrapponibile a quella prevista in via generale dall'art. 611 cod. proc.pen.
art. 263 cod.proc.pen
e, poi, eventualmente, in caso di diniego, proporre opposizione innanzi al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 263 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Calvano Michele, nato a Lucera il 19/09/1966 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/06/2023, il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di riesame proposta, nell'interesse di Calvano Michele, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 23/6/2022 dal Pnn presso il Tribunale di Foggia.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Calvano Michele, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza degli art. 253, 125, comma 3, 292, comma 2 lett. c), 324, comma 7 e 309, comma 9 cod.proc.pen. e difetto assoluto di motivazione in relazione al sequestro della somma di denaro. Argomenta che il decreto di sequestro del Pm aveva chiarito solo le finalità probatorie della documentazione digitale e analogica in sequestro, mentre, non aveva fatto altrettanto con riferimento alla somma di denaro sequestrata; il Tribunale del riesame, con motivazione apodittica, aveva ritenuto la motivazione adeguata anche su tale specifico aspetto. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello di sequestro relativamente alla somma di denaro di euro 46.800,00 di proprietà del ricorrente.

3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dall'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1. In via preliminare, va dato atto che la richiesta di astensione dei difensori del ricorrente per adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi non può trovare accoglimento perché tardiva: risulta, infatti, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, non essendo stata depositata entro il quinto giorno antecedente all'udienza (1.2.2024).

Va richiamato il principio, secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria (cfr Sez.6 n. 13434 del 26/01/2021, Rv.281148 - 01, che ha evidenziato che la norma in questione risulta aver adottato una cadenza temporale sovrapponibile a quella prevista in via generale dall'art. 611 cod. proc.pen. per il deposito di memorie e repliche nel giudizio di cassazione e che la sovrapponibilità della disciplina - in parte qua - dettata dall'art. 611 cod. proc. pen. a quella introdotta con la norma in esame, consente di recepire anche in relazione al termine dei cinque giorni fissato dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, l'orientamento consolidato secondo il quale le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 cod., proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione).

Tanto osservato quanto alla natura del termine, deve, poi, ribadirsi il principio di diritto, secondo cui, nel giudizio di cassazione in materia cautelare, secondo la disciplina emergenziale prevista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun differimento dell'udienza camerale (Sez.5, n. 38899 del 24/06/2021, Rv.282029 - 01;

Sez.3, n. 30330 del 25/06/2021, Rv.281724 - 01).

2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta è generica perché non si confronta con le argomentazioni del Tribunale, che ha rilevato l'inammissibilità della richiesta di riesame relativa al denaro in sequestro, precisando che il ricorrente, in ragione della prospettata mancata convalida da parte del P.M., avrebbe dovuto chiedere la restituzione del denaro al P.M. e, poi, eventualmente, in caso di diniego, proporre opposizione innanzi al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 263 cod.proc.pen. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ovvero non attengano al decisum (Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez 3, n.39071 del 05/06/2009, Rv.244957; Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre