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Sentenza — n. 17734/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17734/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesca Giacomello ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Firenze, in data 18 settembre 2023, ha confermato l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica del luogo degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Grosseto in data 4 agosto 2023.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17734/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice del riesame non ha adeguatamente argomentato la inidoneità degli elementi nuovi, puntualmente dedotti, che attestano un'attenuazione delle esigenze cautelari, e che supportano l'istanza di modifica delle modalità di esplicazione della misura cautelare, consistente nella sostituzione del luogo di detenzione domiciliare dalla abitazione della madre in Roma, ove è stata disposta, all'abitazione ove è ristretto il coindagato, Paolo Aldi, in Isola del Giglio, luogo ove la ricorrente è da tempo residente.

Parole chiave

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successo d'integrazione domanda d'asilo di rom ripristino dello statuto di rifugiato caso di rigore personale riabilitazione allontanamento nonostante motivi di salute
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACOMELLO FRANCESCA nato a ROMA il 30/04/1987 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Francesca Giacomello ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Firenze, in data 18 settembre 2023, ha confermato l'ordinanza di rigetto della richiesta di modifica del luogo degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Grosseto in data 4 agosto 2023.

2. La ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice del riesame non ha adeguatamente argomentato la inidoneità degli elementi nuovi, puntualmente dedotti, che attestano un'attenuazione delle esigenze cautelari, e che supportano l'istanza di modifica delle modalità di esplicazione della misura cautelare, consistente nella sostituzione del luogo di detenzione domiciliare dalla abitazione della madre in Roma, ove è stata disposta, all'abitazione ove è ristretto il coindagato, Paolo Aldi, in Isola del Giglio, luogo ove la ricorrente è da tempo residente.

Rappresenta, al riguardo, di aver intrapreso un serio percorso di percorso di riabilitazione, di aver ripreso gli studi universitari in Ingegneria Elettronica, sostenendo un esame di profitto, di aver partecipato alla pubblicazione con l'Università di Roma La Sapienza, di un volumetto in lingua inglese, curandone la traduzione, di essere impegnata nella stesura di un libriccino ove vengono riassunte le lettere encicliche dei Papi Francesco e Giovanni Paolo II, unitamente a proprie riflessioni personali, di aver intrapreso un percorso psicoterapeutico, di aver tenuto un buon comportamento processuale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 27/10/2023, la ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia avv. Gianlulca Lombardozzi, quale difensore all'uopo munito di procura speciale, vi ha rinunciato, in quanto, nelle more del presente procedimento, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, il G.i.p. del Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa in data 13/10/2023, allegata all'atto di rinuncia all'impugnazione, vista l'istanza di modifica della misura cautelare proposta dal PM, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, con previsione di ulteriori prescrizioni.2.

Vertendosi, nel caso in esame, in una ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente, non consegue alla dichiarazione di inammissibilità alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281785). PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso all'udienza del 9 gennaio 2024 Il Consigliere este