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Sentenza — n. 17712/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17712/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 giugno 2011, il Tribunale di Roma condannava Gazi Habi Ullah alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 171 bis comma 1 e 171 ter comma 2 lett. a) della legge n. 633 del 1941 e 648 cod. pen., reati a lui contestati per avere abusivamente detenuto per la vendita numerosi CD e DVD abusivamente riprodotti; fatti accertati il 15 settembre 2006. L'imputato veniva altresì condannato al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della costituita parte civile, S.I.A.E. Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, assolveva Gazi Habi Ullah dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17712/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941, rilevandosi che gli effetti della sentenza Schwibbert possono pienamente dispiegarsi solo nei casi in cui le condotte di pirateria riguardino la mera assenza sui supporti del contrassegno, ma non anche nei casi in cui si tratti, come nel caso di specie, pure di supporti abusivamente riprodotti. Del resto, il giudice di primo grado aveva ampiamente motivato in merito alla natura illecita dei supporti in sequestro, come comprovato non solo dall'esame esteriore degli stessi (che si presentavano privi del marchio SIAE e con confezione rudimentale), ma anche dagli esiti della perizia svolta sul materiale sequestrato, che non lasciava dubbi sulla configurabilità dei delitti contestati.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite canoni non corrisposti confisca dei proventi di reato divieto di cessione privazione illegittima della libertà estradizione accessoria
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Testo completo

te 6 MAG, 2024 SENTENZA 11ni, sul ricorso proposto da S.I.A.E., Società italiana degli autori ed editori, in persona del legale rappresentante Salvatore Nastasi, nel procedimento penale a carico di Gazi Habi Ullah, nato in Bangladesh il 01-02-1975, avverso la sentenza del 27-03-2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, ai fini civili, della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 giugno 2011, il Tribunale di Roma condannava Gazi Habi Ullah alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 171 bis comma 1 e 171 ter comma 2 lett.

a) della legge n. 633 del 1941 e 648 cod. pen., reati a lui contestati per avere abusivamente detenuto per la vendita numerosi CD e DVD abusivamente riprodotti; fatti accertati il 15 settembre 2006. L'imputato veniva altresì condannato al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della costituita parte civile, S.I.A.E. Con sentenza del 27 marzo 2023, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, assolveva Gazi Habi Ullah dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, la S.I.A.E., Società italiana degli autori ed editori, tramite il suo difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata, non avendo i giudici di secondo grado in alcun modo vagliato le fonti di prova raccolte in primo grado, senza nemmeno accennare le linee portanti del proprio ragionamento alternativo, limitandosi a esprimere, in mezza riga di motivazione, una supina e acritica adesione ai motivi di appello.

Con il secondo motivo, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 171 ter della legge n. 633 del 1941, rilevandosi che gli effetti della sentenza Schwibbert possono pienamente dispiegarsi solo nei casi in cui le condotte di pirateria riguardino la mera assenza sui supporti del contrassegno, ma non anche nei casi in cui si tratti, come nel caso di specie, pure di supporti abusivamente riprodotti. Del resto, il giudice di primo grado aveva ampiamente motivato in merito alla natura illecita dei supporti in sequestro, come comprovato non solo dall'esame esteriore degli stessi (che si presentavano privi del marchio SIAE e con confezione rudimentale), ma anche dagli esiti della perizia svolta sul materiale sequestrato, che non lasciava dubbi sulla configurabilità dei delitti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. In via preliminare, occorre richiamare la consolidata e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282612, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 e Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, Rv. 270149), secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto tuttavia a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera "rafforzata", dando cioè puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.

In definitiva, la motivazione "rafforzata", richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado a prescindere dall'eventuale rinnovazione dell'istruttoria, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.

2. Alla luce di tali premesse interpretative, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, sia pure limitatamente agli effetti civili. Ed invero, nel ribaltare la pronuncia di condanna del Tribunale, la Corte di appello si è limitata ad affermare: "questa Corte osserva che le considerazioni in diritto svolte dall'appellante meritino accoglimento. E che tali argomentazioni, una volta constatata la pertinenza al caso in esame, impongono di assolvere l'imputato e non di dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione". È evidente dunque, nel caso di specie, la violazione dell'onere di "motivazione rafforzata" da parte di giudici di secondo grado, essendo mancato qualsivoglia confronto con le argomentazioni della sentenza di primo grado, che è stata riformata per effetto di un generico e del tutto acritico recepimento delle doglianze difensive, di cui non è stata illustrata e motivata l'effettiva pregnanza.

3. In accolgimento del primo motivo di ricorso, stante la ravvisata e palese lacuna argomentativa, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra