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Sentenza — n. 16451/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 20 luglio 2023, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione a reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, con quella degli arresti domiciliari._ 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per •cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt.274, 275 cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa r ella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3000,00.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pena privativa della libertà assistenza riabilitativa riduzione della pena misure sostitutive della carcerazione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa r ella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Silvio Enrico, nato a Piedimonte Matese il 13/10/1987 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del Tribunale di Napoli; • visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 20 luglio 2023, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione a reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, con quella degli arresti domiciliari._ 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per •cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt.274, 275 cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione.

La difesa ricorda che l'imputato è stato condannato in appello alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione, rimanendogli da scontare due anni e dieci mesi di reclusione, e che l'imputato stesso ha sempre tenuto una condotta rispettosa delle prescrizioni imposte, tanto da poter beneficiare, in sede esecutiva, di eventuali periodi di liberazione anticipata, che comporterebbero di fatto una sensibile riduzione della pena. Non si sarebbe considerato, inoltre, che: l'imputato ha ammesso la propria responsabilità in ordine ai reati, mostrando resipiscenza e beneficiando per questo delle circostanze attenuanti generiche;

è intervenuta la disponibilità di un domicilio lontano e diverso rispetto al luogo di commissione dei fatti; in un nuovo procedimento, connesso con il presente, l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità e ha ottenuto la sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare, pur essendo il giudice di quel procedimento al corrente anche del presente procedimento. Mancherebbe, inoltre, l'attualità delle esigenze cautelari e la possibilità concreta di ulteriori occasioni di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso - relativo alla scelta della misura cautelare da applicare - è inammissibile. La prospettazione difensiva si esaurisce in mere valutazioni di ordine fattuale, dirette ad ottenere un nuovo apprezzamento di circostanze già adeguatamente considerate dal giudice dell'appello cautelare. Contrariamente a quando dedotto dal ricorrente, comunque, l'ordinanza deve considerarsi adeguatamente motivata, perché frutto di un'attenta e puntuale disamina degli elementi rilevanti:

a) la gravità delle condotte, ricostruita nelle sentenze di primo e secondo grado, denota l'inserimento dell'imputato in un ambiente professionale di spaccio al dettaglio, munito di stabili canali di rifornimento, luoghi di stoccaggio e sistemi di occultamento della droga;

b) vi sono gravi indizi di un ruolo apicale rivestito dall'imputato nella piazza di spaccio;

c) l'indole criminale particolarmente spiccata, quale emerge dall'entità della condanna inflitta in appello, rende il decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni- imposte del tutto inidonei ad elidere il pericolo concreto ed attuale di recidiva, frontegffiabile solo con la misura custodiale carceraria; d) è irrilevante il fatto che in un diverso procedimento siano stati concessi gli arresti domiciliari, non essendovi alcun vincolo rispetto alle valutazioni di maggiore favore operate in tale procedimento.A fronte di tale motivazione, la prospettazione difensiva Si riduce al richiamo di dati già presi in considerazione e ritenuti recessivi dal Tribunale o di• principi giurisprudenziali, del tutto astratti rispetto allo specifico contesto, relativi al pericolo di reiterazione o all'adeguatezza delle misure cautelari.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa r ella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp.