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Sentenza — n. 16448/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16448/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17 luglio 2023, il Tribunale di Padova, ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto dal Levorato Angelo, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Duea s.r.I., avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale, emesso il 12 giugno 2023, con il quale era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo - avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel comune di Noventa Padovana - disposto nell'ambito del procedimento penale per reati tributari a carico di Levorato Massimo, figlio del ricorrente ed amministratore di fatto della società, intestataria dell'immobile, sottoposto al vincolo reale.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen, artt. 321 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16448/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3000,00.

Parole chiave

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causa di sequestro conduttore di locali commerciali locatore di affitto detentore del domicilio titolarità economica titolare del conto

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 17 luglio 2023, il Tribunale di Padova, ex art. 322-bis cod.
artt. 321 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
Il ricorso, con il quale si censura la violazione degli art. 321 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Duea s.r.I., in persona del legale rappresentante Levorato Angelo, nato a Padova il 14/05/1948 avverso l'ordinanza del 17/07/2023 del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Alfredo Foti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 luglio 2023, il Tribunale di Padova, ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto dal Levorato Angelo, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Duea s.r.I., avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale, emesso il 12 giugno 2023, con il quale era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo - avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel comune di Noventa Padovana - disposto nell'ambito del procedimento penale per reati tributari a carico di Levorato Massimo, figlio del ricorrente ed amministratore di fatto della società, intestataria dell'immobile, sottoposto al vincolo reale.

2. Avverso l'ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la difesa, il Tribunale - con motivazione meramente apparente - avrebbe erroneamente fondato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro dell'immobile sulla mera presunzione investigativa concernente l'amministrazione di fatto della società Duea s.r.l. da parte di Levorato Massimo - imputato nel procedimento de quo e figlio del socio unico ed amministratore unico Levorato Angelo - e sul rilievo della circostanza che l'indagato abiti, con la compagna, nella villa sottoposta a vincolo e formalmente intestata alla società.

Più precisamente, il giudice dell'appello cautelare non avrebbe fornito motivazione in ordine alla sussistenza di una relazione fattuale dell'indagato nel procedimento penale pendente - Levorato Massimo - ed il bene sottoposto al vincolo reale, mancando di considerare che, all'opposto, risulterebbe incontestata l'amministrazione e la titolarità della società, intestataria dell'immobile, in capo a Levorato Angelo, terzo di buona fede, perché estraneo al procedimento penale. Né il Pubblico ministero avrebbe assolto all'onere di dimostrare - come, invece, prescritto dalla costante giurisprudenza di legittimità - l'effettiva divergenza tra l'intestazione formale e la concreta disponibilità del bene, soprattutto allorquando sussista - come nel caso di specie - un rapporto di parentela tra l'indagato e il terzo estraneo formale titolare del cespite; mentre, l'unico onere che incomberebbe sul terzo sarebbe quello di provare l'effettiva titolarità dell'immobile, nonché l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato.

Ebbene, sostiene il ricorrente che la predetta disponibilità sarebbe stata fallacemente desunta dalla momentanea detenzione, ai soli fini abitativi, dell'immobile, da parte dell'indagato; detenzione che, in realtà, non potrebbe considerarsi idonea a configurare la disponibilità del bene rilevante ai fini del sequestro per equivalente, avverso un bene appartenente ad un soggetto terzo, estraneo al reato, giacché, lungi dall'essere indissolubilmente correlata all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, essa risulterebbe occasionale e transitoria, da intendersi, cioè, come relazione di mero godimento personale del bene, altresì caratterizzata dal pieno rispetto e riconoscimento dell'altrui signoria, piena ed esclusiva, sul cespite.

Né rilevante può considerarsi, infine, la circostanza che Levorato Massimo utilizzi l'immobile senza pagare alcun corrispettivo alla società, proprietaria dello stesso: circostanza, invero, inconferente e priva di qualsivoglia specificità indiziaria giacché giustificata dall'eccezione di compensazione, opposta dal Levorato Angelo, rispetto ai proventi, lui derivanti, quale amministratore unico della Duea s.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso, con il quale si censura la violazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000, è inammissibile, giacché fondato su una doglianza formulata in modo non specifico ed estranea, in ogni caso, al sindacato di legittimità in materia cautelare reale. È opportuno precisare che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Ciò premesso, nel caso di specie, la difesa non prospetta nella sostanza alcuna violazione di legge, né si confronta con i plurimi elementi di fatto - ulteriori rispetto al dato, pur significativo, della detenzione ai soli fini abitativi dell'immobile, oggetto di sequestro, e puntualmente indicati alle pagg. 2-3 del provvedimento impugnato - da cui emerge, con evidenza, che la stessa società Duea s.r.l.

è amministrata e posseduta da Levorato Massimo e non, come risulta dal mero dato formale, dal padre, Levorato Angelo. Costui, invero, non solo risulta percettore dei soli redditi pensionistici - senza aver mai percepito, all'opposto, alcun compenso, quale amministratore della predetta società - ma, differenternente dal figlio - il quale vive nell'immobile sequestrato, senza la corresponsione di alcun canone di affitto - appare regolare conduttore dell'immobile in cui risiede, parimenti appartenente alla Duea s.r.l. A ciò si aggiungano, poi:

a) le dichiarazioni - univoche nel senso della titolarità e dell'amministrazione della società in capo al Levorato Massimo - rese dalla ex coniuge dell'indagato, a margine della causa di separazione, e da questi non contestate;

b) la circostanza che, pur non rivestendo alcun ruolo formale nella società, il Levorato Massimo comparisse, per ben cinque anni consecutivi, come segretario nella relativa assemblea di approvazione dei bilanci;

c) la copiosa documentazione, sequestrata a seguito di perquisizione della sede legale della Duea s.r.I., confermativa della sussistenza di una, relazione fattuale dell'indagato con il bene, ovvero del fatto che costui sia l'effettivo dominus della medesima società. Trattasi, in ogni caso, di una prospettazione di merito già valutata dal giudice del riesame - con motivazione, peraltro, logica e coerente - come tale preclusa al sindacato di legittimità.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual