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Sentenza — n. 16190/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16190/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16/10/2023, il Tribunale della libertà di Napoli rigettava l'appello proposto dall'indagato avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Napoli del 13/03/2023, avente ad oggetto un complesso edilizio adibito a parcheggio e sala polifunzionale, realizzato in Ischia.

Regesto Legislator

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articoli 9 d.P.R. 380/2001, articolo 122 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16190/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data 9 febbraio 2024, l'Avv. Pasquale Coppola, per l'imputato, faceva pervenire un atto di rinunzia al ricorso, cui era allegata procura speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 122 cod. proc. pen..

Parole chiave

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carcerazione di sicurezza sequestro conservativo motivo della detenzione detenzione in stato d'isolamento carcerazione preventiva diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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articoli 9 d.P.R. 380/2001
con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 9 d.P.R. 380/2001, 3, comma 4, I.r.
articolo 122 cod. proc. pen
Pasquale Coppola, per l'imputato, faceva pervenire un atto di rinunzia al ricorso, cui era allegata procura speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 122 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Santaroni Generoso, nato a Varese il 03/11/1940 avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 16/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Pietro Molino, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/10/2023, il Tribunale della libertà di Napoli rigettava l'appello proposto dall'indagato avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Napoli del 13/03/2023, avente ad oggetto un complesso edilizio adibito a parcheggio e sala polifunzionale, realizzato in Ischia.

2. Avverso il provvedimento ricorre Generoso Santaroni.Con il primo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente del diritto di difesa. Il rigetto si fonda infatti sui contenuti di una relazione di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero (e depositata presso la di lui segreteria il 13/10/2023), prodotta nel corso dell'udienza del 16/10/2023 dinanzi al Tribunale del riesame, non posta in visione alla difesa, acquisita e utilizzata per la decisione senza concedere alla difesa neppure un termine per controdedurre. Evidenzia peraltro il ricorrente che la copia estrapolata dal fascicolo del pubblico ministero porta la data del 27/10/2023, per cui non può essere quella prodotta in udienza il 16 ottobre.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale è incorso in un grave error in procedendo, in quanto la decisione si fonda su un atto, la relazione di c.t., non depositato nel fascicolo del riesame. L'ordinanza impugnata, inoltre, censura la condotta della Difesa che nulla avrebbe replicato sui contenuti di una consulenza che non conosceva. 2.2. con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 9 d.P.R. 380/2001, 3, comma 4, I.r. 17/1982, I.r. 16/2004, I.r. 26/2018. Il ricorrente critica l'ordinanza che avrebbe fatto propri i convincimenti del consulente del pubblico ministero che si fondano su erronee interpretazioni e applicazioni della normativa urbanistica di riferimento.

3. In data 9 febbraio 2024, l'Avv. Pasquale Coppola, per l'imputato, faceva pervenire un atto di rinunzia al ricorso, cui era allegata procura speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 122 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, è inammissibile per rinuncia allo stesso, ai sensi dell'articolo 589, comma 2, cod. proc. pen..

2. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 500,00.

3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.