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Sentenza — n. 16185/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16185/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Messina dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Venuto Stefano quale amministratore e legale rappresentante della Venumer s.r.I., avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in ordine ad autocarri intestati alla società Venumer s.r.I..

Regesto Legislator

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art. 122 cod. proc. pen, art. 83 cod. proc. civ, art. 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16185/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Si deve premettere che la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen., riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258332 - 01).

Parole chiave

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sequestro di un veicolo detentore di veicolo azione di convalida del sequestro legittimità della carcerazione preventiva procedura di rivendicazione nel pignoramento azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 122 cod. proc. pen
si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata) (Sez.
art. 83 cod. proc. civ
pen., riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art.
art. 100 cod. proc. pen
civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Venuto Stefano nato il 02/11/1985 a Milazzo; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 16/10/2023 del tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe;Vecue-S&=. letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Pietro Molino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Messina dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Venuto Stefano quale amministratore e legale rappresentante della Venumer s.r.I., avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in ordine ad autocarri intestati alla società Venumer s.r.I..

2. Avverso la predetta ordinanza Venuto Stefano, nelle predette qualità, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla decisione di inammissibilità assunta dal tribunale, ritenendo il Venuto non legittimato a presentare la proposta istanza di riesame. Ciò in quanto il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Venuto avrebbe rilasciato nell'atto di nomina del difensore anche procura speciale al suo difensore, anche quale amministratore e rappresentante legale della Venumer s.r.I., titolare dei beni in sequestro.

4. Il ricorso è fondato. Si deve premettere che la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen., riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258332 - 01).

In tal senso per l'analogo caso di giudizio cautelare di appello si è precisato che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (in motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata) (Sez. 6 - n. 2132 del 11/01/2022 Cc. (dep. 18/01/2022 ) Rv. 282668 - 01).

La predetta volontà emerge con chiarezza nel caso di specie, laddove nell'atto intitolato formalmente "nomina difensore di fiducia", necessitante ai fini in esame di una lettura complessiva, si riporta il conferimento di procura speciale nel quadro di un chiaro riferimento al procedimento cautelare afferente l'atto di sequestro oggetto della istanza di riesame, rilasciata espressamente ai fini "sopra indicati", che comprendono anche la facoltà "di impugnazione di qualsiasi 2 t provvedimento", come tale comprensiva anche della richiesta di dissequestro di beni dinnanzi al collegio della cautela reale.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio dinnanzi al tribunale di Messina.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Messina competente ai sensi dell'art