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Sentenza — n. 16183/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16183/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SODDI ANTONIO nato a GENOVA il 17/09/1998 avverso l'ordinanza del 30/08/2023 del GIP TRIBUNALE di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG„ dottoressa MARIELLA DE MAStELLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La Questura di Sondrio ha trasmesso atto di annullamento in autotutela del provvedimento emesso dal Questore di Sondrio con il quale veniva vietato al ricorrente di accedere agli impianti sportivi e l'ulteriore previsione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia. Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l'interesse richiesto dall'art. 568e comma 4, cod. proc. pen. Quest'ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez.1, n. 47496 del 17/10/2003,).

Parole chiave

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diritti della difesa divieto di rappresentanza dell'avvocato procedura di ricusazione sospensione dell'allontanamento ritiro della querela penale revoca dell'annullamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SODDI ANTONIO nato a GENOVA il 17/09/1998 avverso l'ordinanza del 30/08/2023 del GIP TRIBUNALE di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG„ dottoressa MARIELLA DE MAStELLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

ckt2/ c-o 1. vs>j,Con drdinanza del 30 agosto 2023, il Gip ),Dpi-ra 11~1D Tribunale di Sondrio ha rnat..54 il provvedimento del 28 agosto 2023, con il quale il Questore di Sondrio ha vietato a Soddi Antonio per la durata di anni sei di accedere a tutti i luoghi o stadi ed impianti sportivi siti nel territorio nazionale dagli altri Stati membri del141nione europea, ove si svolgono manifestazioni sportive di qualsiasi livello agonistico, nazionale o internazionale, professionistico o dilettantistico giovanile, anche amichevole o per finalità benefiche, calendarizzate pubblicizzate, connesse allo sport del calcio, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento questorile, e prescritto/ inoltre/ a quest'ultimo di presentarsi presso il comando della stazione dei carabinieri di Recco, ovvero presso altro Ufficio di polizia, secondo le modalità e gli orari previsti all'interno di tale provvedimento.

2. Avverso la ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l'Avv. Bogliolo Pietro, difensore di fiducia di Soddi Antonio, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 606/ lett. c)1 cod. proc. pen., per avere il Gip convalidato il provvedimento senza rispettare il termine di 48 ore, indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità come garanzia per l'esercizio del diritto di difesa. 3.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

4. La Questura di Sondrio ha trasmesso provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento emesso dal QuestoreoRt tho 04-Q-ge

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Questura di Sondrio ha trasmesso atto di annullamento in autotutela del provvedimento emesso dal Questore di Sondrio con il quale veniva vietato al ricorrente di accedere agli impianti sportivi e l'ulteriore previsione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia. Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l'interesse richiesto dall'art. 568e comma 4, cod. proc. pen. Quest'ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez.1, n. 47496 del 17/10/2003,).

L'accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale. Viceversa, concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Sez.6, n. 24637 del 21/04/2006, Rv. 234734). La carenza di interesse sopravvenuta comporta l'inammissibilità del ricorso. 2.Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, va escluso, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U, 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168;

Sez. U, 25/06/1997, Rv. 208166), che alla declaratoria di inammissibilità seguano la condanna al pagamento delle spese processuali e quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024 Il Consig