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Sentenza — n. 16181/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16181/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 ottobre 2023, il tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione adito dal Procuratore del tribunale suindicato per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato in favore di Meister Christian Andreas, rigettava la richiesta.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16181/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari ha proposto ricorso per Cassazione, con un solo motivo di impugnazione.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale cessazione delle prestazioni liberazione condizionale condono della prestazione estinzione dell'obbligazione termine di sospensione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari; nel procedimento a carico di Meister Christian Andreas nato il 21/10/1966 in Germania; avverso la ordinanza del 09/10/2023 del tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Cicu Daniela che ha chiesto la conferma della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2023, il tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione adito dal Procuratore del tribunale suindicato per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato in favore di Meister Christian Andreas, rigettava la richiesta.

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari ha proposto ricorso per Cassazione, con un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce che non essendo stato stabilito il termine entro cui Meister Christian Andreas avrebbe dovuto demolire l'opera abusiva in relazione alla quale era stato emesso decreto penale di condanna, anche ripristinando lo stato dei luoghi, quale condizione cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale applicato al predetto, risultava scaduto il termine di adempimento delle predette prestazioni, con necessaria revoca del citato beneficio. Si sostiene che il tribunale, nel rigettare quest'ultima richiesta del Pubblico Ministero, avrebbe erroneamente valorizzato l'impossibilità di adempiere del Meister limitatamente all'anno 2023, mentre invece quest'ultimo, avendo avuto disponibilità effettiva e giuridica dell'opera abusiva dal 29.12.2018 (data di esecutività del decreto penale) fino almeno al 9.4.2018, data di cessione a terzi della stessa, con conseguente possibilità di demolire la struttura, e non avendovi provveduto neppure dopo la predetta cessione nonostante la rappresentata - dal Meister - impossibilità di procedere non fosse dipesa da fatto a lui non imputabile, avrebbe dovuto subire la richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, nella misura in cui il Pubblico Ministero deduce ma non allega che il Meister avrebbe ceduto la proprietà dell'immobile interessato da opere abusive, mentre il giudice, nel provvedimento impugnato, rappresenta solo che in sede di procedimento civilistico di separazione gli ex coniugi avrebbero stabilito che la moglie del Meister "mantenesse" la proprietà esclusiva, senza altra specificazione, con termine quindi che, nella misura in cui presuppone una pregressa situazione di proprietà già in capo all'ex coniuge, non appare tale da corroborare pienamente la ricostruzione del ricorrente; così che in tale quadro non è dato stabilire con certezza, per questa Corte, se l'impossibilità di adempiere rilevata dal giudice non sia realmente tale (come sostenuto in ricorso), posto che in caso di "mantenimento" esclusivo di proprietà non può escludersi che per il periodo successivo a tale evento il Meister non potesse demolire l'opera per fatto a lui non imputabile e posto che l'adempimento non doveva essere necessariamente realizzato prima dell'accordo fondante la predetta situazione di "mantenimento" della proprietà in capo all'ex coniuge.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il