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Sentenza — n. 16172/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16172/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16172/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 aprile 2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20 settembre 2016, con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato Arillo Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 e fuori dai casi di esclusivo uso personale previsti all'art. 75 del medesimo decreto, detenuto n.30 bustine di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo totale di grammi 40, occultandole sulla persona, nella tasca sinistra del giubbotto, al fine di farne cessione a terzi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16172/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato. Preliminarmente occorre precisare che, inscrivendosi la censura nell'ottica delineata dall'art.606, comma 1, lett c) cod. proc. pen. (Sez. U, 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n.21 del 19/07/201, Bell'Arte; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità. Dall'esame degli atti risulta che in data 18 aprile 2023 al difensore del ricorrente sono state trasmesse via pec le conclusioni del PG concernenti il procedimento n.1996/2020 a carico di Ammendola Alessia e che tali 2 V/1) conclusioni del PG afferenti al suddetto procedimento sono inserite nel fascicolo processuale.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento consumo di canapa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 09/07/1992 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 aprile 2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20 settembre 2016, con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato Arillo Vincenzo in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 e fuori dai casi di esclusivo uso personale previsti all'art. 75 del medesimo decreto, detenuto n.30 bustine di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo totale di grammi 40, occultandole sulla persona, nella tasca sinistra del giubbotto, al fine di farne cessione a terzi.

2. Arillo Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, formulando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce nullità ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado, sulla base delle conclusioni scritte contenute in una requisitoria del P.G., espressamente richiamata nella sentenza impugnata, ma afferente ad un diverso procedimento penale, recante un diverso numero di R.G. (n. 1996/2020) ed a carico di un altro soggetto, tale Ammendola Alessia. Rileva il ricorrente che, poiché la requisitoria riguarda un diverso giudizio e un diverso imputato, si profila una nullità insanabile, non avendo il giudice di merito acquisito il parere del rappresentante della Pubblica accusa in relazione all'odierno procedimento e all'imputato Arillo.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Preliminarmente occorre precisare che, inscrivendosi la censura nell'ottica delineata dall'art.606, comma 1, lett c) cod. proc. pen. (Sez. U, 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n.21 del 19/07/201, Bell'Arte; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità. Dall'esame degli atti risulta che in data 18 aprile 2023 al difensore del ricorrente sono state trasmesse via pec le conclusioni del PG concernenti il procedimento n.1996/2020 a carico di Ammendola Alessia e che tali 2 V/1) conclusioni del PG afferenti al suddetto procedimento sono inserite nel fascicolo processuale.

Effettivamente emerge che la requisitoria depositata ineriva al procedimento n. 1996/2020 a carico di Amrnendola Alessia e dunque a carico di un procedimento diverso. Anche la Corte territoriale, all'udienza del 26 aprile 2023, tenutasi secondo il procedimento cartolare ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 149/2020, conv. in L. 176/2020, ha vagliato e tenuto conto di tali conclusioni scritte formulate dal PG, concernenti un diverso imputato e un diverso procedimento penale. E' pertanto ravvisabile una nullità a regime intermedio, ritualmente eccepita dal difensore del ricorrente il quale, in luogo della requisitoria inerente al procedimento di pertinenza, ha ricevuto la notifica di una requisitoria del PG presso la Corte di appello inerente ad un diverso procedimento. 2.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 27/02/ 2024 Il C