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Sentenza — n. 15635/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15635/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5.10.2023 il tribunale di Palermo, adito con atto di appello dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di Lo Verde Vincenzo Alessio, in relazione a reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 DPR 309/90, la misura dell'obbligo di dimora in luogo della richiesta misura della custodia in carcere, accoglieva parzialmente l'appello sostituendo la misura dell'obbligo di dimora con quella cumulativa dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione quoitidiana alla Polizia Giudiziaria, con correlate plurime prescrizioni.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Sentenza — n. 15635/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euri 3000,00.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti partecipazione al reato favoreggiamento coazione penale attività criminosa

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euri 3000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lo Verde Vincenzo Alessio nato a Erice il 13/01/1999; avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso; udite le conclusioni dei difensori dell'indagato, avv.ti Miceli Silvio Salvatore e Caponnetto Vincenzo, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5.10.2023 il tribunale di Palermo, adito con atto di appello dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di Lo Verde Vincenzo Alessio, in relazione a reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 DPR 309/90, la misura dell'obbligo di dimora in luogo della richiesta misura della custodia in carcere, accoglieva parzialmente l'appello sostituendo la misura dell'obbligo di dimora con quella cumulativa dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione quoitidiana alla Polizia Giudiziaria, con correlate plurime prescrizioni.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo Lo Verde Vincenzo Alessio tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo.

3. Contesta ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. il vizio di violazione dell'art. 274 lett.

c) e 275 comma 1 cod. proc. pen. e di motivazione, raprpesentando come la motivazione sia distonica rispetto ai dati investigativi disponibili, risultando solo che il ricorrente si sarebbe limitato alla presa in consegna, per conto di Di Maggio Antonino, di una porzione della sostanza stupefacente rinvenuta, senza averne alcuna consapevolezza in quel momento. Da qui l'inconfigurabilità della ritenuta partecipazione del ricorrente ad un progetto del suocero, teso a riversare la sostanza stupefacente nell'ambito del locale luogo di spaccio. Inadeguata sarebbe anche la valorizzazione di una ritenuta personalità negativa dell'indagato in ragione degli accorgimenti realizzati per non essere rintracciato dalle forze di polizia e in ora notturna. Con assenza anche di pericolosità in prospettiva specialpreventiva. Non sarebbe stata poi motivata la adeguatezza della misura più grave applicata, né sarebbe adeguatamente motivato, siccome frutto di motivazione contraddittoria, il giudizio di attualità del pericolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile: il tribunale, premesso che i gravi indizi sono da ritenersi incontestati, ha spiegato il pericolo di recidivanza alla luce della considerazione del coinvolgimento del ricorrente nel recupero di parte della droga, intesa come circostanza coerentemente e ragionevolemente ritenuta significativa e dimostrativa di una deliberata scelta di farsi partecipe del correlato progetto di immetterla in piazza di spaccio. Cosicchè, nessun vizio motivazionale, tantomeno manifesto, come richiesto per la tipologia di impugnazione attivata, è rinvenibile in tale ultima notazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa.

Coerente e lineare risulta anche la considerazione delle particolari modalità, attente e circospette, realizzate di notte, che hanno connotato il predetto recupero, certamente tali da poter ragionevolmente dedurre, come ritenuto dai giudici, una personalità negativa, nonostante l'incensuratezza, rilevante in funzione della attualità del periculum. Né le considerazioni in punto di insussistenza del pericolo di inquinamento, per la loro delimitata specificità, possono inficiare il predetto percorso argomentativo. Si tratta di riflessioni in linea con con l'indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016 Rv. 267965 - 01).

Diversamente da quanto dedotto poi, risulta ampiamente motivata anche la proporzionalità della misura e l'adegatezza della scelta cautelare effettuata dal tribunale. Per cui la censura proposta, muovendo altresì anche su un piano meramente rivalutativo, risulta manifestamente infondata.

2. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euri 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cas