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Sentenza — n. 15634/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15634/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5.10.2023 il tribunale di Palermo, adito con atto di appello dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero del medesimo tribunale, aveva applicato nei confronti di Blandina Giovanni in relazione a reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 DPR 309/90 la misura dell'obbligo di dimora in luogo della richiesta misura della custodia in carcere, accoglieva parzialmente l'appello sostituendo la misura dell'obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari. ( 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo Blandina Giovanni, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Contesta la violazione dell'art. 274 lett.

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 15634/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a) cod. proc. pen. come anche di quella ex art. 274 lett c) cod. proc. pen. A seguito della intervenuta perquisizione e del rinvenimento di ulteriore sostanza sarebbe venuta meno ogni possibilità di reiterazione del reato.

Parole chiave

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maggiore età penale procedura di protezione degli adulti aggravamento della pena proroga della carcerazione preventiva determinazione dell'età figli maggiorenni

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduce la vioalzione dell'art. 275 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Blandina Giovanni nato a Lampedusa e Linosa il 01/10/1932; avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5.10.2023 il tribunale di Palermo, adito con atto di appello dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero del medesimo tribunale, aveva applicato nei confronti di Blandina Giovanni in relazione a reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 DPR 309/90 la misura dell'obbligo di dimora in luogo della richiesta misura della custodia in carcere, accoglieva parzialmente l'appello sostituendo la misura dell'obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari. ( 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo Blandina Giovanni, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Contesta la violazione dell'art. 274 lett.

a) e c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Non esisterebbero i presupposti giustificativi della esigenza ex art. 274 lett.

a) cod. proc. pen. come anche di quella ex art. 274 lett c) cod. proc. pen. A seguito della intervenuta perquisizione e del rinvenimento di ulteriore sostanza sarebbe venuta meno ogni possibilità di reiterazione del reato.

4. Con il secondo motivo deduce la vioalzione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Mancherebbe la motivazione a sostegno della necessità di applicare la misura degli arresti domiciliari. A fronte di soggetto non aduso allo spaccio, era applicabile al più la misura dell'obbligo di firma, tanto più a fronte di soggetto novantunenne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Sia perché non si confronta con la motivazione, nonostante il noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria c:orrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Sia perché l'esigenza cautelare ex art. 274 lett.

a) cod. proc. pen. è stata esclusa dallo stesso tribunale e quindi sul punto appare eccentrico. Sia perché assertivo, circa la intervenuta assenza dei presupposti giustificativi dell'esigenza cautelare ex art. 274 lett.

c) cod. proc. pen. n>ia perché propone una mera rivalutazione dei dati disponibili, come noto inamissibile in questa sede.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo. Sia perché sussiste una specifica motivazione giustificativa degli arresti domiciliari, fondata sulla analitica illustrazione di plurimi dati ( pag. 6), come tali incomprensibilmente trascurati dal ricorrente, laddove ne sostiEne l'assenza. Sia perché non spiega le ragioni per cui, a fronte di un tale provvedimento e di una correlata argomentazione vi sarebbe il vizio denunziato. Sia perché, infine, si tratta di motivo meramente rivalutativo, proposto nel tentativo, perciò inammissibile, di escludere la configurabilità della misura contestata.

3. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile, All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euri 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle amm