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Sentenza — n. 15632/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15632/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Genova, con cui Acunzo Giovanni era stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, escludendo la contestata recidiva ,e rideterminando la pena finale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15632/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione genere dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Acunzo Giovanni nato il 08/11/1963 a Genova; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Calandra Salvatore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Genova, con cui Acunzo Giovanni era stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, escludendo la contestata recidiva ,e rideterminando la pena finale.

2. Avverso la predetta sentenza Acunzo Giovanni propone, mediante il proprio difensore, un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge con riguardo all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e quello di carenza di motivazione. Si rappresenta che la maggior parte dei campioni analizzati avrebbero un principio attivo quasi inesistente, in particolare circa la metà dei grammi di materiale rinvenuto sarebbero privi di efficacia dopante alla luce dell'indirizzo di cui alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3047 del 2019, con conseguente inoffensività della condotta come rappresentata in appello dalla difesa. Tanto anche alla luce di altra sentenza delle SS.UU n. 47472 del 2007 e anche dei limiti massimi di percentuale di thc ammissibili per la cannabis light, se trasposti rispetto alla marijuana rinvenuta nonché a fronte di raccomandazioni per l'identificazione e analisi della cannabis dell'United Nations Office on Drugs and Crime.

Su tali prospettazioni la Corte non si sarebbe pronunziata. Si aggiunge che la difesa si sarebbe doluta anche della mancanza dell'elemento psicologico del reato, con assenza di motivazione sul punto, essendo l'imputato convinto di vendere una sostanza lecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha risposto in punto di offensività della condotta, riconoscendo la sussistenza di un modesto principio attivo "contenuto in parte della sostanza sequestrata", così da correttamente inquadrare il fatto, che è contestato in termini di detenzione a fini di spaccio di quasi 3000 grammi di marijuana, pari a 570 dosi medie singole. Le ricostruzione che, a fronte di tale giudizio, formula in ricorso in ricorrente, si traduce in un personale calcolo del principio attivo sul totale del materiale rinvenuto, che muove su un piano di merito, inammissibile in questa sede.

Quanto al dolo del reato, va premesso che la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf.

Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Nel caso in esame, i giudici hanno valorizzato la pacifica destinazione a terzi della sostanza (atteso che l'imputato era in un rave party avendo con sé sostanza e bilancino al chiaro scopo di cessione), la sua conservazione in uno zaino e presso il domicilio, ove erano anche bilancini di precisione, e la ammissione formulata dallo stesso imputato per cui si trattava di sostanza da cedere, seppure a titolo gratuito, ad amici e conoscenti e che, seppur ritenuta lecita dal ricorrente, era da lui stesso coltivata (con affermazione reputata inverosimile a fronte di una sola piantina trovata in casa) e con un modesto quantitativo di principio attivo.

Si tratta di una valorizzazione ed evidenziazione di plurime circostanze convergenti, chiaramente espressiva anche del rivenuto atteggiamento consapevole dell'imputato rispetto allo stupefacente come tale e alla sua destinazione allo spaccio. Così che è del tutto destituito di fondamento anche l'appunto in termini di mancanza di motivazione in ordine al dolo del reato.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa