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Sentenza — n. 15628/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15628/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale di Lecce, con sentenza riportata in epigrafe condannava Fiore Luigi e Fiore Cosimo in ordine al reato di cui agli artt. 5 lett. ID) e 6 L. 283/1962 per la detenzione, su un automezzo Renault, a fini di vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione Fiore Luigi e Cosimo mediante il proprio difensore, sollevando un solo motivo comune di impugnazione. 3.Si deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15628/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 lett. ID) e 6 L. 283/1962 per la detenzione, su un automezzo Renault, a fini di vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione Fiore Luigi e Cosimo mediante il proprio difensore, sollevando un solo motivo comune di impugnazione. 3.Si deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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inquinamento degli alimenti spreco alimentare legislazione alimentare reati contro la salute pubblica mangimi – prodotti e igiene confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fiore Luigi nato a Gallipoli il 03/10/1967; Fiore Cosimo nato a Gallipoli il 09/01/1990; avverso la sentenza del 24/05/2023 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giuseppe Riccardi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Bergamasco Carlo che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Lecce, con sentenza riportata in epigrafe condannava Fiore Luigi e Fiore Cosimo in ordine al reato di cui agli artt. 5 lett. ID) e 6 L. 283/1962 per la detenzione, su un automezzo Renault, a fini di vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione.

2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione Fiore Luigi e Cosimo mediante il proprio difensore, sollevando un solo motivo comune di impugnazione. 3.Si deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. e vizi riguardo alla mancata concessione dei benefici di legge, sub specie della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la richiesta dei "benefici di legge" non risulta specificata in udienza dinnanzi al primo giudice né il motivo qui in esame è corredato da alcuna allegazione puntuale circa le ragioni, in fatto e diritto, che avrebbero supportato la concessione dei benefici. Non essendo tale il rinvio a non meglio precisati precedenti penali, definiti apoditticamente "irrilevanti poiché datati", che come tali avrebbero portato a concedere i suddetti benefici. Tanto è in conformità con il condivisibile principio, valevole anche in questa sede per ogni tipo di beneficio non espressamente specificato e motivato, per cui in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta. (Sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023 Rv. 285413 - 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.P.Q.N11. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle