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Sentenza — n. 14637/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14637/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14637/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20/9/2023, il Tribunale del riesame di Novara dichiarava inammissibile l'appello proposto da Elisa Carchedi, Giovanna Giamblanco, "Intereuro Immobiliare s.r.l." e "Finstyle Promotion Industrielle et Financiere s.r.l." /9") avverso il decreto emesso 1'11/7/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con il quale era stata rigettata la richiesta - avanzata dall'indagato Marco Minotti - di restituzione di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento relativo a violazioni del d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14637/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel merito, peraltro, non potrebbe affermarsi che l'indagato fosse privo di un effettivo interesse a chiedere la restituzione dei beni, dato che la signora Carchedi è sua moglie e la signora Giamblanco è sua madre. Ad ulteriore conferma, peraltro, si evidenzia che l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere che anche il pubblico ministero possa chiedere la revoca del sequestro, implicitamente sosterrebbe la tesi difensiva, ammettendo - da parte dei difensori dell'indagato - un "invito" allo stesso Ufficio a valutare di disporre autonomamente la revoca del vincolo reale sui beni dei terzi.

Parole chiave

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restituzione della proprietà intenzione di rimpatrio legato di cosa altrui legittimazione attiva degli eredi petizione d'eredità azione di risarcimento danni da sequestro
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Testo completo

la seguente Depositata in Cancelleria SENTENZA Oggi, -9 APR. 2024 sui ricorsi proposti da Carchedi Elisa, nata a Desio (Mi) il 27/9/1989 Giamblanco Giovanna, nata a Vercelli il 13/12/1960 Intereuro Immobiliare s.r.l. Luan4 Finstyle-Promotion Industrielle et Financiere s.r.l. avverso l'ordinanza del 20/9/2023 del Tribunale del riesame di Novare; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Paolo Tosoni e Agostino Garagiola, che hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20/9/2023, il Tribunale del riesame di Novara dichiarava inammissibile l'appello proposto da Elisa Carchedi, Giovanna Giamblanco, "Intereuro Immobiliare s.r.l." e "Finstyle Promotion Industrielle et Financiere s.r.l." /9") avverso il decreto emesso 1'11/7/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con il quale era stata rigettata la richiesta - avanzata dall'indagato Marco Minotti - di restituzione di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento relativo a violazioni del d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli appellanti, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse in capo al Minotti, il quale - non titolare dei beni di cui si chiedeva la restituzione - non avrebbe potuto avanzare un'istanza in tal senso al G.i.p.; questa decisione sarebbe errata in quanto, per un verso, lo stesso Minotti sarebbe stato sollecitato dai proprietari dei beni a chiedere il dissequestro, e, per altro verso, la valutazione dell'interesse - e, dunque, anche della sua eventuale carenza - avrebbe rilievo esclusivamente per le impugnazioni, non potendo investire una semplice istanza difensiva di revoca del sequestro.

Nel merito, peraltro, non potrebbe affermarsi che l'indagato fosse privo di un effettivo interesse a chiedere la restituzione dei beni, dato che la signora Carchedi è sua moglie e la signora Giamblanco è sua madre. Ad ulteriore conferma, peraltro, si evidenzia che l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere che anche il pubblico ministero possa chiedere la revoca del sequestro, implicitamente sosterrebbe la tesi difensiva, ammettendo - da parte dei difensori dell'indagato - un "invito" allo stesso Ufficio a valutare di disporre autonomamente la revoca del vincolo reale sui beni dei terzi.

3. Con atto dell'8/2/2024, i ricorrenti - per il tramite dei propri procuratori speciali, Avv.ti Tosoni e Garagiola - hanno dichiarato di rinunciare alle impugnazioni, in esito all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Novara il 16/12/2023.

4. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili per rinuncia, senza spese. Per condiviso indirizzo, infatti, in tema di impugnazioni l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (tra le altre, Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024