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Sentenza — n. 13366/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13366/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Nwokoro Nduka Clement e Apaokweze Oscar ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla revoca della sospensione condizionale della pena, avverso la sentenza del 1 marzo 2022 della Corte di appello di Firenze con cui, in parziale riforma della condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze il 10 aprile 2019, ha dichiarato Nwokoro Nduka Clement colpevole del reato a lui ascritto al capo b) e, ritenuta la continuazione, ha rideterminato la pena a lui inflitta in un anno e 2 mesi di reclusione ed €: 4445 di multa. La Corte territoriale, inoltre, ha revocato la sospensione condizionale della pena c:oncessa a Nwokoro Nduka Clement e Apaokweze Oscar e confermato nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena revoca dell'annullamento liberazione condizionale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NWOKORO NDUKA CLEMENT CUI 051EWIA nato il 18/10/1985 APAOKWEZE OSCAR nato il 12/01/1990 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. Adriano Capaccioli il difensore conclude riportandosi integralmente al ricorso, ed insistendo per l'accoglimento dei motivi in esso indicati.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Nwokoro Nduka Clement e Apaokweze Oscar ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla revoca della sospensione condizionale della pena, avverso la sentenza del 1 marzo 2022 della Corte di appello di Firenze con cui, in parziale riforma della condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze il 10 aprile 2019, ha dichiarato Nwokoro Nduka Clement colpevole del reato a lui ascritto al capo b) e, ritenuta la continuazione, ha rideterminato la pena a lui inflitta in un anno e 2 mesi di reclusione ed €: 4445 di multa. La Corte territoriale, inoltre, ha revocato la sospensione condizionale della pena c:oncessa a Nwokoro Nduka Clement e Apaokweze Oscar e confermato nel resto la sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo: la sentenza della Corte di appello è stata emessa il 1 marzo 2022, con termine per il deposito della motivazione di 60 giorni; la sentenza è stata depositata tempestivamente il 26 aprile 2022, poiché il termine di 60 giorni scadeva sabato 30 aprile 2022. Il termine per proporre l'impugnazione è, quindi, di 45 giorni ed è scaduto martedì 14 giugno 2022. Il ricorso è stato depositato solo il 21 dicembre 2022, quindi tardivamente. Nel ricorso si fa riferimento alla notifica dell'avviso di deposito per essere stata la sentenza depositata fuori termine; in realtà, dagli atti risulta che la Corte di appello ha operato esclusivamente la correzione dell'errore materiale del cognome del solo Apaokweze Oscar ed ha notificato la sentenza con il cognome corretto.

Va ribadito il principio per cui l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Sez. 3, Sentenza n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Mazza, Rv. 262995 - 01).

2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme