Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders payment of procedural costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible following the client's explicit withdrawal of the objection. The appellant had initially argued violations of specific criminal code articles regarding the preventive seizure of assets held by a shell company. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal procedurally impossible to hear, resulting in a judgment against the client for all associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant withdraws the objection, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINELLI FABRIZIO nato a ROMA il 07/02/1960 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Depositata in Cancelleria Oggi, 29 MAR, 2024 L I"J LliL2UZ
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 25 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto di più reati tributari, di tre beni immobili (in Nettuno, in Roma ed in Aprilia) intestati alla New Real Estate s.r.I., di cui è legale rappresentante Fabrizio Minelli ma ritenuti nella disponibilità dell'indagato Fabrizio Coscione.
2. Il difensore del legale rappresentante della New Real Estate s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. Con l'unico motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 322 -ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di motivazione apparente sulla natura di schermo fittizio della società ricorrente. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione, senza indicazione delle ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591 lett.
d) cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della suindicata società, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.