Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's explicit waiver of the right to appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant explicitly waived their right to pursue the litigation. Although the defense initially challenged a preventive seizure order regarding tax crimes, they subsequently filed a formal waiver without stating reasons. The court ruled that this voluntary abandonment of the appeal rendered the proceeding legally impossible to continue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant expressly renounces the right to appeal, thereby terminating the procedural path without judicial review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSITO NICOLA nato a LIZZANO il 13/08/1940 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità per rinuncia al ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 29 MAR. 2024
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di più reati tributari, di un'imbarcazione Pershing 54 modello D2840LE403, Shadow II, alla Sea Rent s.r.I., di cui è legale rappresentante Nicola Losito ma ritenuta nella disponibilità dell'indagato Fabrizio Coscione.
2. Il difensore del legale rappresentante della società Sea Rent S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione, senza alcuna indicazione delle ragioni della rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Cos