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Sentenza — n. 13073/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13073/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pusceddu Emanuele nato a Viareggio il 10/02/1982; avverso la sentenza del 24.11.2022 della Corte di appello sez. dist. di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. lette le conclusioni del difensore avv.to Sanna Salvatore Antonio che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13073/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo deduce vizi di violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 1 bis del Dlgs. 211/04, in quanto essendo intervenuta diffida ad adempiere dell'Inps dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società del ricorrente, lo stesso non risultava più rappresentante legale della società medesima. Risultando rappresentante legale il curatore fallimentare, cui competevano, quindi, tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e tributari. Si aggiunge che parte dei contributi contestati sarebbero riferibili al periodo di già intervenuto fallimento.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati responsabilità dell'istituto di previdenza omissione del contribuente obbligo di versamento supplementare del socio contributo disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pusceddu Emanuele nato a Viareggio il 10/02/1982; avverso la sentenza del 24.11.2022 della Corte di appello sez. dist. di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. lette le conclusioni del difensore avv.to Sanna Salvatore Antonio che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN RICORSO 1.Con sentenza di cui all'epigrafe, la Corte di appello di Sassari, adita nell'interesse di Pusceddu Emanuele, confermava la sentenza del tribunale di Sassari del 20.12.2016 con cui Pusceddu Emanuele era stato condannato in ordine al reato ex art. 2 comma 1 L. 638/83.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Pusceddu Emanuele mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce vizi di violazione di legge per mancata rilevazione della intervenuta prescrizione del reato da parte della Corte di appello, che si sarebbe consumata alla data del 16 aprile 2022 o, al più, al 16.8.2022.

4. Con il secondo deduce vizi di violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 1 bis del Dlgs. 211/04, in quanto essendo intervenuta diffida ad adempiere dell'Inps dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società del ricorrente, lo stesso non risultava più rappresentante legale della società medesima. Risultando rappresentante legale il curatore fallimentare, cui competevano, quindi, tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e tributari. Si aggiunge che parte dei contributi contestati sarebbero riferibili al periodo di già intervenuto fallimento.

5. Il primo motivo è fondato. Alla data della sentenza impugnata i reati erano prescritti al più tardi alla data del luglio 2022.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Co