Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13067/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejected argument that continued offenses preclude acquittal for minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the principle of minor offense (art. 131-bis) should apply despite the continuity of offenses, citing a Supreme Court precedent. The court rejected this, holding that the lower court's assessment of the gravity and continuity of the unauthorized medical practice and seal violations was legally sound and respected the cited precedent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The principle of minor offense does not automatically apply to continued offenses; the court must evaluate the specific gravity, intent, and consequences of the entire factual scenario to determine if acquittal is warranted.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of offenses minor offense exclusion inadmissible appeal unauthorized medical practice procedural costs violazione dei doveri professionali autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia medico curante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
L'imputato articola un unico motivo di ricorso per violazione di legge in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 193 R.D. n. 1265 del 1934
La Corte territoriale ha escluso il proscioglimento per la gravità del fatto, consistente nella pratica di interventi chirurgici estetici in un ambulatorio non autorizzato, in violazione dell'art. 193 R.D.
Sentenza n. 186/2000 Corte Costituzionale
art. 131-bis cod. pen
L'imputato articola un unico motivo di ricorso per violazione di legge in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 18891/2022 Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Stracciari Stefano, nato a Pianoro il 05/07/1956, avverso la sentenza in data 27/10/2022 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso •

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza in data 12 settembre 2019 del Tribunale di Bologna, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per l'esercizio della professione medico-chirurgica in un ambulatorio senza autorizzazione (capo A), fino al 27 ottobre 2017, per essere i fatti estinti per prescrizione, ha confermato la condanna per i restanti fatti nonché per la violazione dei sigilli apposti all'ambulatorio dopo il sequestro (capo B), rideterminando la relativa pena.

2. L'imputato articola un unico motivo di ricorso per violazione di legge in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lri 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha negato il proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto, perché ha ritenuto non modesta la condotta di violazione dei sigilli, in ragione delle modalità operative e dell'elevata intensità del dolo, "tenuto anche conto che il fatto era posto in essere in continuità con l'altra contravvenzione di cui al capo A". Nel ricorso, l'imputato ha osservato che la continuazione non è ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e ha lamentato l'omessa applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Ubaldi (sent. n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064-01), secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice, all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale, tenga conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

La doglianza non coglie la ratio decidendi. La Corte territoriale ha escluso il proscioglimento per la gravità del fatto, consistente nella pratica di interventi chirurgici estetici in un ambulatorio non autorizzato, in violazione dell'art. 193 R.D. n. 1265 del 1934, e per la violazione dei sigilli apposti all'ambulatorio sequestrato, nonché per l'elevata intensità del dolo. La motivazione è rispettosa del principio di diritto citato: i Giudici hanno accertato che il medico esercitava senza autorizzazione e che, nonostante fosse stato nominato custode, aveva violato i sigilli apposti al gabinetto medico; aveva continuato a operare, tant'è vero che aveva ricevuto gli agenti vestito con il camice da chirurgo; aveva asportato il pc dallo studio "evidentemente allo scopo di cancellare ogni traccia della pregressa attività", atteso che la polizia giudiziaria era tornata sul posto proprio per prelevare il pc.

Il riferimento della Corte territoriale alla continuazione con la contravvenzione è preceduto dalla congiunzione "anche", con la quale i Giudici hanno inteso evidenziare la qualità e l'entità dei fatti avvinti dalla continuazione, indicativi della negativa personalità dell'imputato - peraltro già gravato di precedenti penali e per il quale è stata formulata una prognosi negativa in merito all'astensione futura dal compimento di altri reati -, che ha continuato a lavorare in dispregio dell'ordine dell'autorità. La motivazione resiste pertanto alla censura sollevata.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20 settembre