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Ordinanza — n. 12764/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12764/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 9 novembre 2022, il Tribunale di Palermo ha dichiarato di non doversi procedere, nei confronti di CamHargia Elio Dante, per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 5 D.Igs. 74/2000, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale della Presticar Srl, al fine di evadere l'IRES, omesso di presentare per l'anno 2013, la dichiarazione relativa a detta imposta, con evasione di Ires pari ad euro 61.888,90, in Palermo, in data 31 dicembre 2014.

Regesto Legislator

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art. 593 comma 2 cod.proc.pen, art. 469 cod. proc. pen, art. 484 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 D.Igs. 74/2000, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale della Presticar Srl, al fine di evadere l'IRES, omesso di presentare per l'anno 2013, la dichiarazione relativa a detta imposta, con evasione di Ires pari ad euro 61.888,90, in Palermo, in data 31 dicembre 2014.

Parole chiave

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intervenuta prescrizione false indicazioni su attività commerciali dichiarazioni inverosimili difesa contro le pratiche commerciali illecite risposta alla petizione rappresentanza legale

Disposizioni normative citate

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art. 593 comma 2 cod.proc.pen
Va rilevato che la sentenza del Tribunale di Palermo era appellabile ai sensi dell'art. 593 comma 2 cod.proc.pen.
art. 469 cod. proc. pen
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen.
art. 484 cod. proc. pen
ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, specificando, in motivazione, che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Palermo nel procedimento penale nei confronti di Camarda Elio Dante, nato a Altofonte il 01/01/1974 avverso la sentenza del 09/11/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere non essendo applicabile l'art. 568 comma 5 cod.prcc.pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 9 novembre 2022, il Tribunale di Palermo ha dichiarato di non doversi procedere, nei confronti di CamHargia Elio Dante, per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 5 D.Igs. 74/2000, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale della Presticar Srl, al fine di evadere l'IRES, omesso di presentare per l'anno 2013, la dichiarazione relativa a detta imposta, con evasione di Ires pari ad euro 61.888,90, in Palermo, in data 31 dicembre 2014.

2. Avverso la sentenza del Tribunale il Pubblico Itnistero ha proposto atto di appello con il quale deduceva la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 17 comma 1 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sicchè il reato non era prescritto maturando la prescrizione al 31/12/2024.

3. La Corte d'appello, con ordinanza, resa a verbale in data 18/09/2023, ai sensi dell'art. 568 comrr15 cod.proc.pen. ha disposto l'inoltro degli atti alla Corte di Cassazione.

4. Va rilevato che la sentenza del Tribunale di Palermo era appellabile ai sensi dell'art. 593 comma 2 cod.proc.pen. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, specificando, in motivazione, che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 3512 del 28/10/2021, Rv. 282473 - 01). La stessa Corte d'appello rileva che la sentenza di proscioglimento era stata pronunciata all'esito del dibattimento, di tal che era appellabile, ed è stata appellata dal Pubblico /Ministero. Legittimamente, quindi, il Pubblico ministero aveva proposto appello, come, secondo il tenore dell'atto di impugnazione, deve essere correttamente qualificato il rimedio effettivamente esperito. Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Palermo per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione del Pubblico Ministero come atto di appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Pal