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Sentenza — n. 12761/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12761/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara il 11 maggio 2022 a Massimo Palmieri alla pena di € 500 di multa per il reato ex art. 515 cod. pen. per aver posto in vendita 3500 mascherine chirurgiche, da considerarsi prodotti di prima necessità, di difficile reperimento sul mercato in ragione dell'emergenza £ovid-19, con indicazione di qualità e standard del prodotto non supportate da idonea documentazione, tale da trarre in inganno il consumatore finale del prodotto indotto ad acquistare un bene diverso, confortato anche dalla marcatura CE indebitamente appost. IME (in Pescara il 5 maggio 2020).

Regesto Legislator

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art. 515 cod. pen; Sentenza — n. 12761/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa notifica all'imputato ed al suo difensore, del decreto di citazione in appello. Al difensore sarebbe stato notificato un decreto di citazione relativo ad altro soggetto straniero, estraneo al procedimento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la illlogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.. pen. 2.3. Il difensore ha poi depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, allegando gli atti a lui notificati.

Parole chiave

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contraffazione di merci obbligo della maschera divieto di dissimulare il proprio viso falso certificato medico prodotti cosmetici difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 515 cod. pen
Con la sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara il 11 maggio 2022 a Massimo Palmieri alla pena di € 500 di multa per il reato ex art. 515 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERI MASSIMO nato a LUCERA il 05/07/1968 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore L'Avv. Massimiliano De Feo conclude chiedendo che la Suprema Corte di Cassazione voglia dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara il 11 maggio 2022 a Massimo Palmieri alla pena di € 500 di multa per il reato ex art. 515 cod. pen. per aver posto in vendita 3500 mascherine chirurgiche, da considerarsi prodotti di prima necessità, di difficile reperimento sul mercato in ragione dell'emergenza £ovid-19, con indicazione di qualità e standard del prodotto non supportate da idonea documentazione, tale da trarre in inganno il consumatore finale del prodotto indotto ad acquistare un bene diverso, confortato anche dalla marcatura CE indebitamente appost. IME (in Pescara il 5 maggio 2020).

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa notifica all'imputato ed al suo difensore, del decreto di citazione in appello. Al difensore sarebbe stato notificato un decreto di citazione relativo ad altro soggetto straniero, estraneo al procedimento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la illlogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.. pen. 2.3. Il difensore ha poi depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, allegando gli atti a lui notificati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Dall'atto del 29 maggio 2023 della cancelleria della Corte di appello di L'Aquila risulta che il decreto di citazione a giudizio spedito per la notifica all'imputato Massimo Palmieri ed al difensore è quello relativo al procedimento n. RE.CA./2022/003289. RIketoi,c jzuiteci, Sull'atto, senza alcuna formale modifica, è apposto un tratto di matita e la correzione del numero del procedimento in quello 2022/2006 - che è quello relativo al procedimento nei confronti del ricorrente. 1.2. Al n. RE.CA./2022/003289, il registro della Corte di appello, corrisponde però, come indicato nel ricorso, il processo nei confronti di Osarodion Frank.

Il difensore ha prodotto la stampa della mail - che reca lo stesso numero di ordine, 1472718, la stessa data ed orario di spedizione apposti sulla stampa del «sistema di notifiche e comunicazioni del 29 maggio 2024- inviata dalla cancelleria della Corte di appello di L'Aquila al difensore da cui risulta che è stato inviato il decreto, numero di registro RE.CA./2022/003289, con allegato «20.6.23 decreto Osadorion.pdf». 1.3. Deve, pertanto, rit4enersi che il ricorrente abbia dimostrato che l'atto 444-- trasmesso a mezzo pec non il decreto di citazione del ricorrente, bensì quello relativo ad altro imputato che, per altro, risulta assistito da altro difensore.

Si è concretizzata l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato - elettivamente domiciliato presso il difensore - ed allo stesso difensore di fiducia, con conseguente nullità assoluta che travolge tutti gli atti successivi all'omessa notifica, compresa la sentenza impugnata. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello de L'Aquila a cui vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti alla