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Sentenza — n. 11828/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11828/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza n. 894/2022 del tribunale di Velletri, del 10.5.2022, con cui Di Puorto Maurizio era stato condannato in relazione al delitto ex art. 7 comma 1 del D.L.4/2019 2. Avverso la predetta ordinanza Di Puorto Maurizio, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 182 comma 1 cod. proc. pen, art. 183 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11828/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. 2.In via preliminare, si osserva che in assenza di esplicito atto indicativo delle ragioni della Corte di non considerare l'intervenuto accordo tra le parti, secondo il ricorrente la Corte avrebbe comunque di fatto proceduto al giudizio con rito ordinario, proprio in ragione della sopravvenuta rinunzia dell'imputato al predetto accordo. Tanto premesso, questa Corte rileva che ancor prima di valutare la rilevanza o meno di una rinunzia quale quella in esame, verrebbe comunque in rilievo un'ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., non emergendo alcun caso di nullità assoluta ex art. 178 e 179 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rinuncia alla concessione rinuncia alla motivazione mancata attuazione degli accordi illeciti procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia remissione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Rappresenta come la Corte di appello abbia illegittimamente escluso la efficacia del già intervenuto concordato tra le parti di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., sull'erroneo rilievo della avvenuta rinunzia allo stesso da parte del Di Puorto, nonostante la irretrattabilità del consenso a tale accordo.
art. 180 cod. proc. pen
Tanto premesso, questa Corte rileva che ancor prima di valutare la rilevanza o meno di una rinunzia quale quella in esame, verrebbe comunque in rilievo un'ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., non emergendo alcun caso di nullità assoluta ex art.
art. 182 comma 1 cod. proc. pen
Con la conseguenza della operatività dell'art. 182 comma 1 prima parte cod.
art. 183 cod. proc. pen
182 comma 1 prima citato, anche l'operatività della regola di cui all'art. 183 cod. proc. pen., secondo il quale la nullità è sanata "se la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto".
art. 133 cod. pen
142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Puorto Maurizio nato il 28/10/1962 a san Cipriano di Aversa; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Domenico Seccia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza n. 894/2022 del tribunale di Velletri, del 10.5.2022, con cui Di Puorto Maurizio era stato condannato in relazione al delitto ex art. 7 comma 1 del D.L.4/2019 2. Avverso la predetta ordinanza Di Puorto Maurizio, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo.

3. Rappresenta come la Corte di appello abbia illegittimamente escluso la efficacia del già intervenuto concordato tra le parti di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., sull'erroneo rilievo della avvenuta rinunzia allo stesso da parte del Di Puorto, nonostante la irretrattabilità del consenso a tale accordo. Al contrario i giudici, preso atto dell'intervenuto consenso tra le parti, avrebbero dovuto disporre in conformità salvo il caso di rigetto dell'accordo per incongruità della pena. In subordine, si contesta il trattamento sanzionatorio per non avere la corte considerato il dato per cui era comunque intervenuto un accordo sulla rinunzia ai motivi, con conseguente insufficienza della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 2.In via preliminare, si osserva che in assenza di esplicito atto indicativo delle ragioni della Corte di non considerare l'intervenuto accordo tra le parti, secondo il ricorrente la Corte avrebbe comunque di fatto proceduto al giudizio con rito ordinario, proprio in ragione della sopravvenuta rinunzia dell'imputato al predetto accordo. Tanto premesso, questa Corte rileva che ancor prima di valutare la rilevanza o meno di una rinunzia quale quella in esame, verrebbe comunque in rilievo un'ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., non emergendo alcun caso di nullità assoluta ex art. 178 e 179 cod. proc. pen.

Con la conseguenza della operatività dell'art. 182 comma 1 prima parte cod. proc. pen., ai sensi del quale "le nullità previste dagli art. 180 e 181 cod. proc. pen. non possono essere eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa", quale è stato il ricorrente con la sua rinunzia. 2.1. Va anche aggiunto che, sempre nell'ambito del regime tipico delle nullità a regime intermedio, quale sarebbe astrattamente quella rappresentata, la decisione della corte, implicita o meno, di non considerare l'intervenuto accordo in ragione della rinunzia del ricorrente allo stesso - tale essendo l'unica ragione dedotta dal ricorrente e su cui questa Corte è chiamata a pronunziarsi - ove fosse stata mai legittimamente proponibile (ma non è tale il caso, alla luce del già richiamato art. 182 comma 1 cod. proc. pen.), avrebbe richiesto una esplicita, immediata contestazione, necessariamente prodromica all'attuale ricorso.

Tanto ai sensi dell'art. 182 comma 2, prima parte, secondo il quale " quando la parte vi assiste la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo". Con l'ulteriore conseguenza per cui, in assenza di ogni eccezione e in presenza della documentata scelta della difesa, emergente dalla sentenza, di procedere alla discussione, tanto da ribadire la richiesta di accoglimento dei motivi di appello, emergerebbe, in ogni caso, seppure solo in via successiva al preliminare motivo ostativo ex art. 182 comma 1 prima citato, anche l'operatività della regola di cui all'art. 183 cod. proc. pen., secondo il quale la nullità è sanata "se la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto".

Tanto, lo si ripete, da avere • partecipato al rito ordinario celebrato nonostante l'accordo in parola, formulando le proprie conclusioni. 2.2. In sintesi, ancor prima dell'esame nel merito della rilevanza della rinunzia preventiva della parte al concordato, rileva l'integrazione, nel caso in esame, in via astratta, al più di una nullità intermedia non eccepibile per le molteplici ragioni sopra illustrate. Circostanza che rende inammissibile la prima censura dedotta. 3.Inammissibile è anche la seconda censura proposta con il medesimo motivo, a fronte di una congrua motivazione fondata sulla negativa personalità del ricorrente, cosicchè resta insuperato ed applicato l'insegnamento di Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (coi, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem