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Sentenza — n. 11609/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11609/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11609/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, siccome tardivo, l'atto di appello proposto nell'interesse di Matarazzi Alessandro avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, depositata con motivazione contestuale il 2 marzo 2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Matarazzi Alessandro, mediante il proprio difensore„ deducendo un unico motivo di impugnazione. • 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 comma 1 lett.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro domanda d'asilo tardiva allegazioni insufficientemente motivate eccezioni processuali tardive esigibilità asserzione difendibile
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Matarazzi Alessandro nato a Caserta il 15/09/2023 avverso la ordinanza del 07/03/2023 della C:orte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Nicola Lettieri che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, siccome tardivo, l'atto di appello proposto nell'interesse di Matarazzi Alessandro avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, depositata con motivazione contestuale il 2 marzo 2020.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Matarazzi Alessandro, mediante il proprio difensore„ deducendo un unico motivo di impugnazione. • 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., atteso che l'atto di appello sarebbe tempestivo siccome inviato a mezzo raccomandata in data 17.3.2017, laddove la data del 18 marzo 2020, valorizzata dalla corte di appello, corrisponderebbe solo alla data di ricezione del plico.

4. Il ricorso è fondato, atteso che l'atto di appello è tempestivo siccome inviato l'ultimo giorno utile, il 17.3.2020, in conformità con l'indirizzo per cui in tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, se l'atto è presentato a mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata. (Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016 Rv. 267732 - 01).

5. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Cos