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Sentenza — n. 10700/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10700/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 26 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia convalidava il provvedimento del Questore di Brescia, emesso il 22 luglio 2023 e notificato il 24 luglio 2023 alle ore 9,00, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di Rosa Luca.

Regesto Legislator

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art. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10700/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del Questore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

Parole chiave

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diritto dello sport diritto di manifestare diritti della difesa legittimazione a contestare licenza esclusione del dibattimento pubblico limiti procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 178 cod. proc. pen
Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art. 178 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSA LUCA nato a BRESCIA il 29/09/1967 avverso l'ordinanza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG Roberto Aniello di annullamento senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 26 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia convalidava il provvedimento del Questore di Brescia, emesso il 22 luglio 2023 e notificato il 24 luglio 2023 alle ore 9,00, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di Rosa Luca.

2. Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del Questore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art. 178 cod. proc. pen. e art. 178, cod. proc. pen.), in relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 9,00 del 24 luglio 2023, la convalida è stata depositata il 26 luglio 2023 ad orario imprecisato, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa; molto probabilmente entro le 48 ore dalla notifica del Daspo e, comunque nell'assenza di un orario di deposito non sussiste una certezza sul rispetto del termine delle 48 ore. E' stato violato i diritto di difesa, tanto che nel termine delle 48 ore poteva essere presentata una memoria specifica, non più presentabile in quanto il provvedimento di convalida è intervenuto prima della scadenza del termine. 2.

2. Violazione di legge (art. 3 e 10, I. 241 del 1990); eccesso di potere e difetto di motivazione del provvedimento del Questore e del giudice della convalida, relativamente al principio di gradualità della sanzione. 2.

3. Violazione di legge (art. 6, secondo comma, I. 401/1989); difetto di motivazione sulle ragioni della doppia presentazione sia per le partite in casa sia per quelle in Provincia. Ha chiesto quindi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato sul primo motivo (che logicamente assorbe gli altri), provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 9,00 del 24 luglio 2023, la convalida è stata emessa il 26 luglio 2023 (depositata in cancelleria il 26 luglio, senza indicazione dell'orario), prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa; l'omessa indicazione dell'orario è significativa e comporta una incertezza che deve valutarsi in favore dell'intimato. Infatti, "In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura. (Nel caso di specie, la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari)" (Sez. 3, Sentenza n. 5624 del 08/07/2016 Cc. (dep. 07/02/2017) Rv. 269244 - 01). 4.

1. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con I 2/4 r conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso (Vedi Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 Cc. (dep. 24/05/2021 ) Rv. 281341 - 0). Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Brescia, limitatamente all'obbligo di presentazione. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore Brescia del 22/07/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presen