Sentenza — n. 10696/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza della Corte di Cassazione del 31 maggio 2023, sezione 4, n. 27610, è stata annullata l'ordinanza cautelare nei confronti di Esposito Michele con rinvio per nuovo giudizio, sulle esigenze cautelari, al Tribunale di Napoli (indagato ex art. 74, T.U. stup. e 416 - bis 1, cod. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 10696/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. Esposito Michele, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di Cassazione del 31 maggio 2023, sezione 4, n. 27610, è stata annullata l'ordinanza cautelare nei confronti di Esposito Michele con rinvio per nuovo giudizio, sulle esigenze cautelari, al Tribunale di Napoli (indagato ex art. 74, T.U. stup. e 416 - bis 1, cod. pen.).
2. Ricorre in cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. Esposito Michele, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, senza avvisare il difensore di fiducia dell'indagato della celebrazione dell'udienza davanti alla Sez. 4 della Corte di Cassazione. L'avviso dell'udienza, infatti, veniva notificato ad un difensore d'ufficio nominato sull'erroneo presupposto dell'assenza di un difensore di fiducia. Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso ex art. 625 bis del cod. proc. pen., previo riconoscimento dell'errore di fatto, con l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile. È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, trattandosi di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna. (Sez. 5, Sentenza n. 1821 del 07/10/2016 Cc. (dep. 16/01/2017 ) A _ n (AACir P Rv. 268784 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 8714 del 04/12/2012 Cc. (dep. 21/02/2013 ) Rv. 255316 - 0). Il rimedio dell'art. 625 bis cod. proc. pen., infatti, è previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna, che nel caso in giudizio non sussiste trattandosi dì misura cautelare personale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme