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Sentenza — n. 10686/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10686/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 20 maggio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 13 aprile 2021 che aveva condannato D'Amico Luca Salvatore alla pena di mesi 10 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000; reato accertato il 29 dicembre 2014. Il Tribunale subordinava la sospensione condizionale della pena all'adempimento del debito tributario.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con successiva memoria l'imputato presentava un motivo nuovo: violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.). Come risulta dalle allegate sentenze del Tribunale di Modena n. 69/2022 e della Corte di appello di Bologna n. 7426/2023 l'imputato è stato già giudicato per il medesimo fatto reato (dichiarata la prescrizione del reato). Dal confronto delle imputazioni emerge la loro identità con la conseguenza dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva omissione del contribuente tardivo pagamento delle spese differimento dell'imposizione pena pecuniaria sospesa evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Con successiva memoria l'imputato presentava un motivo nuovo: violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.).
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LUCA SALVATORE nato a PANTELLERIA il 12/08/1971 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Paolo Paladino di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 20 maggio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 13 aprile 2021 che aveva condannato D'Amico Luca Salvatore alla pena di mesi 10 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000; reato accertato il 29 dicembre 2014. Il Tribunale subordinava la sospensione condizionale della pena all'adempimento del debito tributario.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Con l'appello la difesa evidenziava che dalla stessa decisione di primo grado emergevano elementi certi per dimostrare la sa capacità patrimoniale non idonea a pagare la somma del debito tributario (euro 269.786,00); infatti, i controlli patrimoniali avevano portato al sequestro della somma di (soli) mille euro. La Corte di appello con una motivazione di stile non ha affrontato il problema sollevato dalla difesa nell'impugnazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2.

2. Con successiva memoria l'imputato presentava un motivo nuovo: violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.). Come risulta dalle allegate sentenze del Tribunale di Modena n. 69/2022 e della Corte di appello di Bologna n. 7426/2023 l'imputato è stato già giudicato per il medesimo fatto reato (dichiarata la prescrizione del reato). Dal confronto delle imputazioni emerge la loro identità con la conseguenza dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile. Relativamente al motivo proposto con il ricorso in cassazione si deve rilevare che la sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando come nel caso in giudizio non esistono elementi che facciano dubitare della capacità economica del ricorrente di pagare la somma alla quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Infatti, "In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica)" (Sez. 2 - , Sentenza n. 38431 del 13/09/2023 Ud. (dep. 20/09/2023 ) Rv. 285041 - 01).

Non può ritenersi un elemento che consenta di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta per la sospensione condizionale della pena il sequestro della somma di euro 1.000,00, in quanto non è nota (e neanche allegata dallo stesso ricorrente) la situazione patrimoniale; la somma risulta solo quella rinvenuta al momento della perquisizione, ma altri cespiti economici non sono noti.

4. L'inammissibilità dei motivi principali del ricorso rende inammissibili anche i motivi aggiunti (art. 585, quarto comma, cod. proc. pen.). Infine, l'unico motivo aggiunto ( ne bis in idem) è completamente scollegato dai motivi principali, e in quanto tale inammissibile: « In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc.

Platamone e altro, Rv. 25430101, vedi anche Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 - dep. 05/05/2014, G, Rv. 25974001). Comunque, non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015 - dep. 20/05/2015, Aumenta, Rv. 263407;

Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019 - dep. 03/05/2019, ZINDATO GAETANO ANDREA, Rv. 27612202; Sez. 3, n. 20885 del 15/04/2015 - dep. 20/05/2015, Calo', Rv. 264096; Sez. 2, n. 2662 del 15/10/2013 - dep. 21/01/2014, Galiano, Rv. 258593; in senso parzialmente difforme vedi Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014 - dep. 21/01/2015, Verde, Rv. 262586). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della