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Sentenza — n. 10685/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10685/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 maggio 2022 (decidendo in sede di rinvio per l'annullamento della precedente decisione con la sentenza della Cassazione n. 49659 del 2014, Sezione 4) in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli (GIP), ha rideterminato la pena nei confronti di Grassio Vincenzo in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.600,00 di multa (relativamente al reato contestato di cui agli art. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1 bis, T.U. stup.; reato accertato il 2 marzo 2012).

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

Parole chiave

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aggravamento della pena recidiva nell'infrazione sanzioni penali revisione della sentenza penale riduzione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSIO VINCENZO nato a NAPOLI il 28/06/1984 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 maggio 2022 (decidendo in sede di rinvio per l'annullamento della precedente decisione con la sentenza della Cassazione n. 49659 del 2014, Sezione 4) in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli (GIP), ha rideterminato la pena nei confronti di Grassio Vincenzo in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.600,00 di multa (relativamente al reato contestato di cui agli art. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1 bis, T.U. stup.; reato accertato il 2 marzo 2012).

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 99 e 133 cod. pen.); mancanza della motivazione relativamente alla ritenuta recidiva. La Corte di appello ha applicato l'aumento di pena per la recidiva senza motivare sulla sussistenza della stessa. Dopo il rinvio al giudice di merito, per l'annullamento della precedente sentenza da parte della Cassazione, la Corte di appello avrebbe dovuto giustificare l'aumento di pena per la recidiva. La sentenza si limita a ricordare i precedenti penali del ricorrente senza specificare se ci sia o no aumento della capacità criminale. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato n quanto la recidiva non era in contestazione davanti al giudice del rinvio. Infatti, nel precedente ricorso in cassazione il motivo unico era relativo alle circostanze attenuanti generiche (peraltro dichiarato inammissibile) e la sentenza è stata annullata solo per la determinazione della pena, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Conseguentemente la valutazione della recidiva risulta preclusa per giudicato sul punto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am