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Sentenza — n. 10103/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal following substitution of pretrial detention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request due to the substitution of pretrial detention with a reporting obligation. The appellant had challenged the lower court's rejection of a review request regarding his detention for specific criminal charges. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal moot, resulting in a declaration of inadmissibility and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When an appeal is withdrawn due to the substitution of pretrial detention with a less restrictive measure, the appeal is declared inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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pretrial detention substitution withdrawal of appeal lack of legal interest inadmissibility declaration procedural costs award traffico aggravato di stupefacenti estratto del casellario giudiziale facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Essendo il ricorso inammissibile, ma non ravvisandosi colpa nella determi- nazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle sole spese del procedi- mento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bellomo Calogero, nato a Altamura il 29/06/1988 avverso l'ordinanza del 31/10/2023 del Tribunale della libertà di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Ma- nuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Calogero Bellomo avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Trento, la quale aveva applicato al predetto la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo B), e 73, commi 1 e 4, del medesimo d.P.R., contestati ai capi B21) e B24).

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che deducono la nullità dell'ordinanza per omessa valutazione delle doglianze formulate con l'istanza di riesame, nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo B (secondo motivo), e ai capi B21 e B24 (rispettivamente, terzo e quarto motivo).

3. Con dichiarazione inviata in data 5 febbraio 2024, Calogero Bellomo ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella.dell'obbligo alla presentazione alla stazione dei c.c. di Trento con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Trento del 20 gennaio 2024. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile, ma non ravvisandosi colpa nella determi- nazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle sole spese del procedi- mento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C