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Sentenza — n. 10093/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10093/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Cannizzaro Domenico, nato in Svizzera il 15/01/1967, avverso la sentenza in data 27/01/2023 del Tribunale di Palmi, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammiss.Dilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 10093/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., se nelle sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è applicata una pena inferiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non è ammessa la condanna alle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, a eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen. comma 2 -bis cod. proc. pen. Nel caso in esame, è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione, per cui s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, che, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., vanno espunte.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie confisca sotto sanzione internazionale sanzioni penali remissione della pena pena accessoria attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., se nelle sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
è applicata una pena inferiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non è ammessa la condanna alle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, a eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Cannizzaro Domenico, nato in Svizzera il 15/01/1967, avverso la sentenza in data 27/01/2023 del Tribunale di Palmi, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammiss.Dilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 27 gennaio 2023 il Tribunale di Palmi ha applicato su concorde richiesta delle parti a Domenico Cannizzaro, previa applicazione delle generiche e con la riduzione del rito, la pena di mesi quattro di reclusione con la sospensione condizionale della pena per il reato dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, oltre pene accessorie e confisca.

2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge perché il Giudice aveva applicato le pene accessorie al di fuori del patto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., se nelle sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è applicata una pena inferiore ai due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non è ammessa la condanna alle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, a eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen. comma 2 -bis cod. proc. pen. Nel caso in esame, è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione, per cui s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, che, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., vanno espunte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ade pene accessorie, pene che elimina. Così deciso, il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre