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Sentenza — n. 10092/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10092/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Rizzi Isabella, nata a Brescia il 29/10/1984, avverso l'ordinanza in data 13/04/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per l'indagata l'avv. Giampiero Maffi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10092/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro sequestro cautelare impignorabilità misura di contenzione sospensione dell'istruzione richiesta di pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Rizzi Isabella, nata a Brescia il 29/10/1984, avverso l'ordinanza in data 13/04/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per l'indagata l'avv. Giampiero Maffi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 13 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da Isabella Rizzi avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 agosto 2022 dal GIP del Tribunale di Milano e finalizzato alla confisca della somma di oltre 19 milioni di euro nei confronti della JA Distribution S.r.l.s. e della somma di oltre 22 milioni di euro nei confronti della Ramap S.r.l., in relazione ai reati dell'art. 5 e dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 commessi dalla Rizzi in concorso con Maurizio Lazzari. int • 2. L'indagata eccepisce con due separati motivi, sotto il profilo della violazione di norme processuali e sotto il profilo del vizio di motivazione, che il Tribunale del riesame aveva indicato come titolo cautelare autonomo il provvedimento emesso il 5 settembre 2022, senza rilevare ex officio la nullità dello stesso per difetto di motivazione dei relativi presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché, come correttamente spiegato dal Tribunale del riesame, l'indagata ha impugnato il decreto di sequestro preventivo del 29 agosto 2022 a carico delle società e non l'autonomo decreto di sequestro preventivo del 5 settembre 2022, emesso in accoglimento di una nuova e diversa istanza del PM, a carico delle persone fisiche, tra cui lei. La ricorrente non si confronta con tale motivazione e insiste su una presunta nullità rilevabile d'ufficio che, all'evidenza, il Tribunale non ha potuto dichiarare, se pure ce ne fossero stati i presupposti, proprio perché non ritualmente investito del problema da soggetto non legittimato e non interessato a impugnare.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 19 ot