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Sentenza — n. 9711/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls administrative order due to insufficient evidence of personal participation in riots.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the lower court's confirmation of an administrative order requiring the defendant to report to police for football matches. The defendant argued he was not involved in the riots, noting only that he was injured and present at a fan group headquarters. The court ruled that mere injury or presence at a related location does not prove active participation in the disorder, necessitating a new trial to verify the facts.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2 legge n. 401/1989; Art. 13 Cost.: An administrative order restricting personal liberty must be motivated regarding the attribution of contested conduct to the subject; mere injury or passive presence at a related location is insufficient to prove active participation in disorderly acts.

Parole chiave

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administrative order personal liberty riot participation evidence burden motivation requirement football disorder annulment with remand divieto di accedere a un dato territorio

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2 della legge n. 401 del 1989
272778), secondo cui l'ordinanza del giudice avente ad oggetto la convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 401 del 1989, suscettibile di incidere sulla libertà personale del suo destinatario, non può limitarsi a un controllo meramente formale, ma, in forza dell'art.
Art. 13 della Costituzione
art. 13 Cost

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 44273 del 27/10/2004
Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010
229112), ripresa nella successiva evoluzione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Rv.
Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018
247186 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galatà Paolo, nato a Genova il 27-05-1972, avverso l'ordinanza del 17-05-2023 del G.I.P. del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa M. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 17 maggio 2023, il G.I.P. del Tribunale di Genova convalidava il provvedimento del Questore di Genova del 15 maggio 2023, che aveva imposto a Paolo Galatà la prescrizione di presentarsi, per otto anni, presso gli uffici della Questura di Genova in occasione di ogni incontro, valevole per il campionato, le coppe, i tornei o amichevole, disputato dalla squadra di calcio del Genoa in casa e in qualunque stadio ubicato fuori la Regione Liguria.

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P., Galatà, tramite i suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'ascrivibilità al ricorrente dei comportamenti contestati, evidenziando che la partecipazione di Galatà ai disordini verificatisi dopo la partita tra Genoa e Perugia non risulta provata da alcuna foto o relazione di servizio degli agenti della Digos, essendo certa solo la mera presenza del ricorrente presso la sede del gruppo Nucleo 1893, dove verosimilmente Galatà, visti arrivare gli aggressori, ha deciso di scappare, venendo raggiunto e colpito a bastonate senza alcuna possibilità di difendersi, non essendo il successivo trasferimento in Ospedale prova della partecipazione del ricorrente agli scontri, in assenza di alcun accertamento in tal senso, essendo parimenti irrilevante la circostanza che Galatà sia stato destinatario in precedenza di un altro "daspo".

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle ragioni di necessità e urgenza, rilevandosi che la partita da cui ha tratto origine il provvedimento questorile è stata disputata il 15 aprile 2023, mentre la misura è stata emessa un mese dopo i fatti, senza che Galatà abbia partecipato a condotte contrarie all'ordine pubblico, fermo restando che egli era già gravato da un precedente "daspo", per cui non avrebbe comunque potuto recarsi allo stadio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. Ed invero dal provvedimento impugnato emerge che il provvedimento del Questore convalidato dal G.I.P. è stato emesso a seguito dei disordini verificatisi il 15 aprile 2023 a Genova al termine dell'incontro di calcio tra Genoa e Perugia. In particolare, verso le 18, dei supporters genoani facenti capo a diversi gruppi Ultrà si davano appuntamento in piazza Galileo Ferraris per una "resa dei conti", travisandosi con sciarpe, caschi o passamontagna e dando luogo a una rissa di inaudita violenza, all'esito della quale, come accertato dal personale della Digos sopravvenuto, restavano ferite cinque persone, tra le quali Paolo Galatà.Veniva in particolare accertato che Galatà, già destinatario di altri due "daspo", emessi a suo carico dal Questore di Livorno nel 2004 e dal Questore di Genova nel 2019, durante l'incontro di calcio, si trovava all'interno della sede del "Nucleo 1983" ed è stato poi coinvolto nei successivi disordini, tanto è vero che è stato portato all'Ospedale "San Martino" a seguito delle ferite da lui riportate.

Da ciò il Questore prima e il G.I.P. poi hanno tratto il convincimento circa il pieno coinvolgimento negli scontri del ricorrente, indagato dei reati di cui agli art. 588, 110-635 cod. pen. e 4 della legge n. 110 del 1975, leggendosi in particolare nell'ordinanza impugnata (pag. 2): "ancorchè le riprese non consentano di immortalare la presenza del Galatà agli scontri, è evidente che le ferite da lui riportate e il fatto che egli sia stato portato all'Ospedale San Martino insieme agli altri partecipi alla rissa, nonché aderenti al proprio gruppo Nucleo 1983 (Bonavita e Curti) consente di ritenere certa la sua partecipazione allo scontro".

2. Orbene, tale motivazione non si sottrae alle censure difensive. Sul punto occorre preliminarmente richiamare la consolidata affermazione di questa Corte, operata dalla Sezioni Unite (sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), ripresa nella successiva evoluzione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778), secondo cui l'ordinanza del giudice avente ad oggetto la convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 401 del 1989, suscettibile di incidere sulla libertà personale del suo destinatario, non può limitarsi a un controllo meramente formale, ma, in forza dell'art. 13 Cost., deve motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'Autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale, dovendosi precisare che tali presupposti sono costituiti, quanto all'obbligo di presentazione a un ufficio o a un comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, da:

a) le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;

b) la pericolosità concreta e attuale del soggetto;

c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989;

d) la congruità della durata della misura. Ora, rispetto al terzo di questi quattro profili, la motivazione del provvedimento impugnato non può essere ritenuta adeguata ed esaustiva, dovendosi considerare che la circostanza che Galatà abbia riportato delle ferite a seguito degli scontri non può ritenersi sufficiente al fine di sostenere che il medesimo abbia contribuito ai disordini, non potendo escludersi che il soggetto ferito sia rimasto vittima degli scontri, senza tuttavia esserne stato protagonista attivo. Dunque, in assenza di una ricostruzione compiuta del ruolo avuto dal ricorrente, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, al fine di verificare, alla luce delle evidenze disponibili, se e in che termini Galatà abbia preso parte ai disordini, risultando a tal fine non dirimente il fatto che il ricorrente abbia assistito alla partita nella sede dei tifosi resisi alcune ore dopo autori degli scontri, così come, ai fini dell'ascrivibilità a Galatà delle condotte che hanno dato luogo all'applicazione del decreto questorile, non può attribuirsi rilievo alla circostanza che il ricorrente sia stato destinatario di altri due "daspo", elemento questo evidentemente destinato a essere valutato a fini diversi, ma solo dopo che sia stata verificata la legittima applicazione del decreto questorile.

Contestualmente all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova, Ufficio G.I.P., in diversa composizione fisica, deve essere dichiarata sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Genova dell'Il maggio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione, con comunicazione del presente dispositivo al Questore di Genova per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Genova del 11 maggio 2023, limitatamente all'obbligo di comparizione. Manda la Cancelleria per la com