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Sentenza — n. 9471/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against environmental fine for parking lot water runoff violations. The court rejects claims of lack of motivation and non-compliance with regional water protection plans.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Santucci inadmissible, upholding the lower court's conviction for environmental offenses. Santucci argued the trial court failed to evaluate the Lazio Water Protection Plan and ignored evidence of compliance with regulations regarding parking lot runoff. The court rejected these claims, affirming that the regional plan and specific articles mandated treatment for water from vehicle washing and first rain, which the defendant had violated.

Regesto Legislator

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Art. 137, commi 1 e 9, d. Igs. n. 152 del 2006; Art. 24 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio: The court must assess compliance with regional water protection plans when evaluating environmental offenses, and a conviction is valid if the defendant failed to meet statutory obligations regarding runoff treatment despite alleged exemptions.

Parole chiave

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environmental offenses water protection plan parking lot runoff inadmissible appeal regional regulations first rain water vehicle washing zona inquinata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 137, commi 1 e 9, d. Igs. n. 152 del 2006
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i se guenti motivi: - violazione dell'art. 137, commi 1 e 9, d. Igs. n. 152 del 2006; difetto assoluto di motivazione.
Art. 24 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio
Art. 113, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santucci Giuseppe, nato ad Alatri (Fr) il 25/10/1978 avverso la sentenza del 14/2/2023 del Tribunale di Frosinone ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso ; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Silvia Di Monaco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria co-firmata dall'Avv. Marco Pizzutelli

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/2/2023 il Tribunale di Frosinone dichiarava Giuseppe Santucci colpevole dei reati di cui a gli artt. 137, commi 1 e 9, 256, comma 2, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, 24 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i se guenti motivi: - violazione dell'art. 137, commi 1 e 9, d. Igs. n. 152 del 2006; difetto assoluto di motivazione. Il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente senza valutare affatto il contenuto del Piano di Tutela delle Acque (PTAR) della Regione Lazio, che ben avrebbe potuto disporre l'esenzione dagli' obblighi autorizzatori concernenti le acque di dilavamento e di prima pioggia per i parcheggi dei veicoli; lo stesso Piano, peraltro, non risulterebbe prodotto in atti. Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che l'art. 24 del documento, oggetto di contestazione, non assoggetterebbe i piazzali adibiti a parcheggi ad obblighi autorizzativi inerenti le acque di prima pioggia, se non quando di pertinenza di stabilimenti industriali relativi ad attività produttive, evidentemente diversi da quello in esame; come confermato, peraltro, dalle prescrizioni imposte al ricorrente, che non riguarderebbero l'utilizzazione del piazzale esterno come semplice parcheggio di automezzi, perché esentato da obblighi autorizzativi da parte del PTAR.

Con riguardo, poi, all'utilizzo del piazzale anche per il lavaggio dei camion, l'istruttoria ne avrebbe dimostrato l'infondatezza, in quanto la relativa stazione - realizzata anni prima dalla Vegmar - sarebbe stata in disuso, come affermato anche dal tecnico comunale; la motivazione della sentenza sul punto, pertanto, sarebbe viziata, perché in contrasto con le prove acquisite; - in ordine allo stesso reato, poi, si lamenta il difetto assoluto di motivazione in punto di improcedibilità dell'azione penale. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, il ricorrente avrebbe ottemperato alle prescrizioni, sicché la polizia giudiziaria gli avrebbe dovuto comunicare l'importo dell'oblazione; alla Società Cooperativa "Fast Safe", infatti, sarebbe stato proposto o di chiedere l'autorizzazione alla Provincia o di astenersi da alcune condotte, tra le quali, tuttavia, non vi sarebbe il divieto di utilizzare il piazzale come parcheggio dei camion (perché - si ribadisce - esentato dall'art. 24 PTAR).

A fronte dell'adempimento di quanto prescritto, dunque, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale quanto al capo A); - si contesta, infine, il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della quale sarebbero presenti tutti i presupposti. Al riguardo, peraltro, il Tribunale avrebbe valutato anche condotte successive al reato, così, tuttavia, applicando un criterio di giudizio introdotto solo dal d. Igs. n. 150 del 2022 e non presente al tempo della condotta contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.4. Il primo, ampio motivo si concentra sull'effettiva destinazione del piazzale in uso alla cooperativa, individuandola in un'area di parcheggio degli automezzi funzionale ad un'attività imprenditoriale - quella svolta dalla "Fast Safe" - di natura non produttiva (trasporto merci per conto terzi); un'area che, pertanto, non richiederebbe alcuna autorizzazione in ordine alle acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 24 PTAR, diversamente da quanto stabilito per i piazzali esterni di pertinenza agli stabilimenti industriali adibiti ad attività produttive. La necessità dell'autorizzazione, peraltro, non potrebbe essere ricavata neppure da una presunta attività di lavaggio degli automezzi, che lì si svolgerebbe, in quanto mai riscontrata.

5. Ebbene, l'intera censura non può essere condivisa. 5.1. Premesso il carattere di puro merito della questione, il cui esame non è consentito in sede di legittimità, il Collegio rileva comunque che la responsabilità del Santucci, nella qualità, è stata riscontrata (quanto al capo A) non perché il piazzale fosse adibito a mero parcheggio degli automezzi, ma perché vi era stata riscontrata un'attività di deposito e lavaggio di questi, con conseguente riversamento delle acque - non trattate - nelle aree circostanti. 5.2. In tal senso, infatti, sono state lette le deposizioni degli operanti, qui non ulteriormente valutabili nel merito, che avevano riscontrato la presenza di una stazione di lavaggio (oltre che, peraltro, di visibili tracce di percolamento di carburante a terra).

Ancora in tal senso, poi, deve essere interpretato il verbale di prescrizioni rivolte alla società; lo stesso ricorso, infatti, afferma testualmente che queste avevano ad oggetto il divieto di "utilizzare il piazzale esterno per effettuare lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi, il deposito di materiali, materie prime, prodotti, fintanto che non avrà ottenuto l'autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche". 5.3. Ebbene, l'espresso divieto di utilizzare il piazzale anche per lavaggi di automezzi rende evidente - per come risulta dalla stessa sentenza - che tale attività era stata effettivamente riscontrata, diversamente da quanto afferma il ricorso; con l'effetto che non assume rilievo la circostanza che non fosse stato inibito il mero parcheggio degli automezzi, o che tale specifico utilizzo fosse estraneo all'articolo 24 del PTAR, in quanto la violazione amministrativa - così come la conseguente imputazione penale - non aveva ad oggetto l'attività di parcheggio, quanto la gestione delle acque conseguente al deposito ed al lavaggio dei mezzi. 5.4.

In senso contrario, peraltro, non rilevano le considerazioni del ricorso (pag.

8) secondo cui non sarebbe "logicamente possibile indurre che il piazzale esterno fosse in concreto destinato al lavaggio di veicoli da parte della Fast Safe dalla sola presenza di una stazione di lavaggio (che ben poteva essere preesistente t ed in effetti era preesistente all'inizio dell'attività da parte della cooperativa Fast S'afe"; l'affermazione, infatti, ha un carattere meramente congetturale, come tale inammissibile.

6. Alla luce dell'accertamento compiuto, dunque, era stata correttamente riscontrata la violazione dell'art. 137, commi 1 e 9, d. Igs. n. 152 del 2006, in riferimento all'art. 113, comma 3, stesso decreto (in forza del quale le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici) e all'art. 24 del Piano di Tutela delle Acque del Lazio (in forza del quale le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, eccetera, devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore~ con sistemi di adeguati depurazione.

Questi scarichi devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti di cui al d. Igs. n. 152 del 2006).

7. Per le medesime considerazioni appena richiamate, poi, deve essere dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per avere il ricorrente adempiuto alle prescrizioni impartitegli. Diversamente da quanto affermato dal Santucci, infatti, nel maggio 2019 era stata effettivamente riscontrata la mancata ottemperanza a tali prescrizioni, che - si ribadisce - avevano ad oggetto il divieto di utilizzare il piazzale non come mero parcheggio di automezzi, ma (tra l'altro) come sito per il lavaggio degli stessi, come adeguatamente affermato nella sentenza; nel nuovo sopralluogo, infatti, gli operanti avevano riscontrato che nessuna autorizzazione era stata rilasciata al riguardo.

8. Con riferimento, infine, ai mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il ricorso risulta ancora del tutto infondato. 8.1. Il Tribunale ha motivato la decisione contraria con argomento adeguato, sottolineando le plurime violazioni ambientali compiute e, dunque, il riscontro di una condotta non isolata o priva di conseguenze; il ricorrente, peraltro, aveva omesso di adempiere le prescrizioni, così ulteriormente confermando anche il profilo soggettivo del reato.

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo