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Sentenza — n. 9468/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming mandatory notice for substitute sentences under Cartabia reform was omitted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court did not violate procedural rules regarding substitute sentences. The appellant argued the appellate court failed to notify parties about the possibility of replacing a short prison term with a non-custodial measure, citing the new Cartabia reform. The court held that such notification is discretionary and requires an explicit request from the defense, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 95 d.lgs. n. 150/2022: The notification of substitute sentences is discretionary and requires an explicit request from the defense, not an automatic obligation for the judge.

Parole chiave

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Cartabia reform substitute sentences procedural notice discretionary power appellate procedure short prison terms inadmissible appeal sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen.
150 del 2022; pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ex art. 545-bis cod.
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
e art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e la mancanza di motivazione, per avere la Corte di Appello omesso l'avviso alle parti della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 53 L. n. 689 del 1981
Art. 59 L. n. 689 del 1981
accertando che, in astratto, sarebbe ammissibile la sostituzione della pena detentiva: la pena inflitta non è superiore a 4 anni e non sussisterebbero le condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689 del 1981.
artt. 545-bis cod. proc. pen
Con l'unico motivo si deducono la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
150 del 2022; pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ex art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 20-bis cod. pen
riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, del collegio giudicante sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
Sez. 3, n. 22507 del 25/10/2023
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 3, n. 22507 del 25/10/2023, Valle, non massimata, Sez.
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023
22507 del 25/10/2023, Valle, non massimata, Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.
Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023
285090- 01, nonché Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, non massimata, che ha correlato la disposizione transitoria citata agli artt.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANZALDI MASSIMILIANO nato a MAZARA DEL VALLO il 28/05/1996 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore L'avv. Simone Bonanno conclude per l'accoglimento del ricorso r..

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 13 aprile 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Marsala il 4 giugno 2021, ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed ha rideterminato la pena inflitta a Massimiliano Anzaldi in 8 mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa ed € 10.000 di multa per il reato ex art. art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver ceduto a Rallo Marco una dose di cocaina pari a 0,2 grammi; ha confermato nel resto la sentenza appellata.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con l'unico motivo si deducono la violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e la mancanza di motivazione, per avere la Corte di Appello omesso l'avviso alle parti della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva. Al processo si applicherebbe la riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150 del 2022; pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ex art. 545-bis cod. proc. pen. accertando che, in astratto, sarebbe ammissibile la sostituzione della pena detentiva: la pena inflitta non è superiore a 4 anni e non sussisterebbero le condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689 del 1981. Si sarebbe dovuto dare l'avviso alle parti, indicandolo nel dispositivo, giacché l'udienza si sarebbe tenuta in modalità cartolare. Il difensore ha poi depositato una memoria, con le conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente invoca, quale unico motivo di impugnazione della sentenza l'inosservanza della regola processuale, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 31, comma 1, in vigore dal 30 dicembre 2022, contenuta nell'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., che prevede che: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». 1.2.

Il d.lgs. n. 150 del 2022, all'art. 95, che disciplina il regime transitorio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che «Le norme previste dal Capo 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto» a differenza della preclusione prevista dalla stessa norma in ipotesi di pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione che, però, disciplina, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, la possibilità del condannato di formulare istanza al giudice dell'esecuzione. 1.3.

Già dalla formulazione della norma risulta che l'avviso non va dato con il dispositivo della sentenza ma «subito dopo la lettura del dispositivo»; l'atto, l'avviso, è dunque esterno alla decisione. Inoltre, in base all'interpretazione letterale della norma, il potere del giudice di proporre l'applicazione di una sanzione sostitutiva all'imputato è discrezionale perché è il frutto della valutazione sulla sussistenza dei presupposti dopo la pronuncia del dispositivo: sicché non sussiste un obbligo di dare l'avviso de quo «automatico» nei casi di tutte le sentenze di condanna a pena inferiore ai quattro anni, non sottoposte alla sospensione condizionale. 1.4.

La giurisprudenza ha, altresì, affermato che l'omesso avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, del collegio giudicante sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-01). 1.5. Inoltre, né nell'atto di appello né in sede di conclusioni il ricorrente ha richiesto l'applicazione di alcuna pena sostitutiva. Deve darsi continuità all'orientamento secondo cui, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 3, n. 22507 del 25/10/2023, Valle, non massimata, Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090- 01, nonché Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, non massimata, che ha correlato la disposizione transitoria citata agli artt. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen.).

Si è, così, affermato, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, che il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 02).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di