Sentenza — n. 9336/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato. Si è recentemente affermato che, in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023,Rv. 285029;Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023,Rv. 285021).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 156 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9336/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, evidenzia che il tenore letterale dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non consente di affermare che tale onere di allegazione non possa essere adempiuto anche successivamente e disgiuntamente alla presentazione dell'atto di gravame. Evidenzia, comunque, di essere detenuto, per altra causa, e quindi di non essere gravato da alcun onere di allegazione, in quanto l'art. 156 cod. proc. pen. prevede che le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, siano sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORSI SERGIO nato a ORTONA il 15/06/1960 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG, dottor RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Sergio Corsi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Teramo, posto che, unitamente all'atto di gravame, non è stata allegata la dichiarazione di domicilio ai fini di notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dall'art. 581 comma 1- ter cod. proc. pen.. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, evidenzia di aver adempiuto a tale onere di allegazione, sebbene successivamente al deposito dell'atto di appello, ma anteriormente al decreto di citazione a giudizio.
Al riguardo, evidenzia che il tenore letterale dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non consente di affermare che tale onere di allegazione non possa essere adempiuto anche successivamente e disgiuntamente alla presentazione dell'atto di gravame. Evidenzia, comunque, di essere detenuto, per altra causa, e quindi di non essere gravato da alcun onere di allegazione, in quanto l'art. 156 cod. proc. pen. prevede che le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, siano sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Si è recentemente affermato che, in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023,Rv. 285029;Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023,Rv. 285021).
Pertanto, deve affermarsi che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto. In tal senso si richiama anche Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, D. S., Rv. 278869, che ha condivisibilnnente stabilito che non è valida la notifica all'imputato detenuto eseguita presso il domicilio eletto poiché la notifica all'imputato detenuto va eseguita presso il luogo di detenzione. E, in quest'ottica, va tenuto presente che l'art. 156, comma quarto, cod. proc. pen., dispone che le disposizioni concernenti le notificazioni all'imputato detenuto si applicano anche quando dagli atti risulta che l' imputato è detenuto per altra causa.
Da tale disposizione si evince che, affinché si radichi l'obbligo di effettuazione della notifica all'imputato presso il luogo di detenzione, lo status detentionis deve risultare dagli atti. Dunque, allorché la detenzione inerisca ad un procedimento penale diverso da quello nell'ambito del quale le notifiche sono state disposte, occorre che l'Autorità procedente venga portata a conoscenza dello status detentionis. 1.1. Nel caso in disamina, dall'intestazione della sentenza impugnata emerge che il ricorrente Sergio Corsi era detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di Teramo.
Dunque, l'Autorità procedente era a conoscenza dello status detentionis. Ne segue che è erronea l'ordinanza della Corte territoriale che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Corsi perché non è stata depositata unitamente all'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto l'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. non opera nei confronti dell'impugnante detenuto, neanche per altra causa.
2. Il ricorso, dunque, deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di L'Aquila, per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso all'udienza del 12 gennaio 2024 Il Con