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Sentenza — n. 9330/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against demolition order due to new evidence of a 1993 building amnesty request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order dismissing the execution incident regarding a demolition decree. The appellant presented new documentation from 1993 showing a prior amnesty request that the lower court had not previously evaluated. The court ruled that the lower court erred by failing to consider this new evidence which demonstrated the building's potential amnesty eligibility despite the 1993 deadline.

Regesto Legislator

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Art. 43 della legge n. 47 del 1985; Art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269: The amnesty provision for unfinished works applies even when completion is delayed by judicial or administrative measures, and new evidence of a prior amnesty request cannot be dismissed without evaluation.

Parole chiave

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building amnesty request unfinished works regulation execution incident dismissal new evidence admissibility demolition order annulment judicial seizure impact Cassation review standard divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, cod. proc. pen.
Violazione di legge (art. 666, cod. proc. pen. e 43 legge n.
Art. 43 della legge n. 47 del 1985
Anche il sequestro dell'autorità giudiziaria penale, consente il condono, in quanto rientra tra i provvedimenti che non hanno consentito l'ultimazione delle opere condonabili: "In tema di condono edilizio, la disposizione di cui all'art. 43 delle legge n.
Art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269
47 del 1985, richiamata dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n.
Legge 24 novembre 2003 n. 326

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 32843 del 08/07/2005
Sez. 3, Sentenza n. 20135 del 25/03/2009
232197 - 01; vedi, anche, Sez. 3, Sentenza n. 20135 del 25/03/2009 Ud.
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Testo completo

gi, -5 MAR, 2024

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 giugno 2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di Francesco Borgogna (attuale proprietario) per la revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivamente realizzato in Procida alla via Cafarotta n. 19, di cui alla condanna nei confronti di Antonio Cariati, sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 gennaio 1997.

2. Francesco Borgogna ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 666, cod. proc. pen. e 43 legge n. 47 del 1985); mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dal ricorrente sul presupposto dell'assenza di nuovi elementi di fatto in relazione alla precedente ordinanza di rigetto - del 2 marzo 2023. Invece, la difesa aveva allegato nel secondo incidente di esecuzione nuova documentazione, non conosciuta in precedenza e neanche valutata dal giudice della cognizione e nel primo incidente di esecuzioneoconcluso con l'ordinanza del 2 marzo 2023.

La nuova documentazione, oltre al parere legale che la recepisce, è costituita dalla domanda di condono presentata (al Comune di Procida) il 1 dicembre 1993, dal proprietario dell'epoca Antonio Cariati, con allegata relazione tecnica che attestava la regolarità dell'opera e la sua condonabilità. Il solaio di copertura non è stato completato entro la data del 31 dicembre 1993 (valida per il condono) in quanto l'immobile era stato sequestrato. Nella suddetta domanda di condono erano indicate le opere realizzate e quelle ancora da realizzare per il condono.

Il ricorrente non poteva impugnare la precedente ordinanza in cassazione in quanto mancava l'istanza di condono, presentata il 1 dicembre 1993, dal proprietario dell'epoca Antonio Cariati, con allegata relazione tecnica; non poteva neanche allegare solo in cassazione nuova documentazione. L'incidente di esecuzione, quindi, trova legittimazione proprio su questi nuovi elementi probatori (sopravvenuti) e non poteva dichiararsi inammissibile. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.

1. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 2.

2. Il ricorrente ha replicato evidenziando la fondatezza del ricorso sulla base di nuova documentazione non valutata; ritenendo l'assenza di ogni preclusione per la diversità delle due istanze una basata sul condono del 2018 e la presente sulla domanda presentata il 1 dicembre 1993, dal precedente proprietario. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio. L'ordinanza impugnata evidenzia che l'istanza oggi in discussione costituisce la riproposizione di analoghe istanze già rigettate con ordinanza del 2 marzo 2023. Tuttavia, il ricorrente allegava istanza di condono presentata al Comun e di Procida il 1 dicembre 1993, dal proprietario dell'epoca, con allegata una relazione tecnica che attestava la regolarità dell'opera e la sua condonabilità. Inoltre, specificava il ricorrente che alla data del 31 dicembre 1993 (data valida per il condono) non era stato possibile concludere i lavori in quanto il cantiere era sequestrato; nell'istanza di condono erano state specificamente indicate le opere già concluse e quelle ancora da concludere.

Anche il sequestro dell'autorità giudiziaria penale, consente il condono, in quanto rientra tra i provvedimenti che non hanno consentito l'ultimazione delle opere condonabili: "In tema di condono edilizio, la disposizione di cui all'art. 43 delle legge n. 47 del 1985, richiamata dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326, ai sensi della quale possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate, nei modi e tempi prescritti per beneficiare della sanatoria, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, deve essere intesa quale norma di favore relativa anche ai provvedimenti del giudice penale" (Sez. 3, Sentenza n. 32843 del 08/07/2005 Ud. (dep. 02/09/2005 ) Rv. 232197 - 01; vedi, anche, Sez. 3, Sentenza n. 20135 del 25/03/2009 Ud. (dep. 13/05/2009 ) Rv. 243766 - 0).

L'ordinanza impugnata non affronta il tema della condonabilità delle opere, non ultimate per la sussistenza di un sequestro penale. Infatti, il sequestro impedisce l'ultimazione delle opere entro il tempo utile, ma qualora le opere fossero condonabili le stesse potrebbero ottenere il condono, anche se non ultimate (per il sequestro penale) nel termine del 31 dicembre 1993.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinv