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Sentenza — n. 9318/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against seizure of assets acquired by bankruptcy estate for tax crime confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal against a preliminary seizure order targeting funds within the bankrupt estate. The trustee argued that assets acquired after the crime or by the bankruptcy administration could not be subject to confiscation seizures. The court ruled that the new Enterprise Crisis Code grants priority to real security measures over bankruptcy management and established that fungible funds derived from crimes are always considered direct proceeds regardless of their origin.

Regesto Legislator

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Art. 317 d.lgs. 14/2019; Art. 10-quater d.lgs. 74/2000: The Enterprise Crisis Code establishes the priority of real security measures over bankruptcy management, and confiscation seizures remain valid against assets acquired by the bankruptcy estate or subsequent to the crime due to the fungible nature of monetary proceeds.

Parole chiave

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Enterprise Crisis Code confiscation seizure bankruptcy estate assets fungible monetary proceeds priority of security measures tax crime confiscation preliminary seizure order sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 317 d.lgs. 14/2019
Il primo motivo ha trovato adeguata risposta nell'ordinanza impugnata: l'art. 317 del d.lgs.
Art. 10-quater d.lgs. 74/2000
avverso il decreto di sequestro preventivo in data 16 dicembre 2022 del GIP del Tribunale di Siena avente a oggetto la somma di euro 267.804,00 in relazione a violazioni dell'art. 10-quater d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso va, in definitiva, rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021
La norma è entrata in vigore il 15 luglio 2022, prima del sequestro preventivo, ma era già applicabile, quanto meno sul piano interpretativo-sistematico prima della sua entrata in vigore (Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021, dep.
Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022
Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep.
Fallimento Lavanderia Giglio S.r.l., n. 40797 del 22/06/2023
C., n. 42415 del 27/05/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso della Curatela del Fallimento Curcio Costruzioni S.r.l., avverso l'ordinanza in data 16/02/2023 del Tribunale di Siena, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 16 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla Curatela del Fallimento Curcio Costruzioni S.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo in data 16 dicembre 2022 del GIP del Tribunale di Siena avente a oggetto la somma di euro 267.804,00 in relazione a violazioni dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.

2. La Curatela fallimentare ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché il sequestro finalizzato alla confisca non può essere eseguito sui beni appresi al Fallimento; con il secondo Agi la violazione di legge perché il sequestro non può avere a oggetto beni acquisiti successivamente al reato; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo ha trovato adeguata risposta nell'ordinanza impugnata: l'art. 317 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cosiddetto Codice della crisi d'impresa, prevede la prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alla gestione fallimentare e rinvia al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto Codice antimafia, per la tutela dei terzi, ivi compresi i creditori di buona fede del Fallimento che subiscono lo spossessamento. La norma è entrata in vigore il 15 luglio 2022, prima del sequestro preventivo, ma era già applicabile, quanto meno sul piano interpretativo-sistematico prima della sua entrata in vigore (Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, Rv. 283761-01;

Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep. 2023, Di Fant, Rv. 284068 - 01). Con sentenza n. 40797 del 22/06/2023, Fallimento Lavanderia Giglio S.r.l., Rv. 285144 - 01, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari. Il collegato secondo motivo relativo all'impossibilità di sequestrare beni sopravvenuti al reato tributario è del pari infondato sulla base del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

Peraltro, nel caso in esame, la Curatela non risulta abbia dimostrato la totale estraneità dei beni sequestrati all'attività illecita compiuta dalla società in bonis. Il terzo motivo pure ha trovato adeguata risposta nell'ordinanza impugnata, che ha correttamente considerato il pericolo di dispersione come insito nella struttura stessa della procedura fallimentare finalizzata a soddisfare i creditori attraverso i riparti. Il ricorso va, in definitiva, rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 ottobre 2023 Il Consigl