Italian court dismisses appeal claiming false signature and lack of handwriting expert evidence in tax fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Zanardi inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Zanardi argued that the signature on the tax document delivery letter was forged and that a handwriting expert analysis was required. The court rejected these claims, finding the lower court's reliance on the document holder's testimony and the absence of a specific need for a handwriting expert justified the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when the lower court correctly assessed that additional expert evidence was unnecessary given the consistency of other proven facts.
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la seguente Oggi, - 5 MAR. 2924 SENTENZA sul ricorso di Zanardi Domenico, nato a Orzinuovi il 14/01/1964, Ltiaj.z. avverso la sentenza in data 06/03/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 marzo 2023 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 13 aprile 2022 del GUP del Tribunale di Brescia, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena irrogata a Domenico Zanardi per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito alla prova del reato perché la firma del verbale di consegna della documentazione fiscale e contabile era falsa, con il secondo eccepisce la mancata rinnovazione della prova con l'acquisizione di una perizia grafologica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ricostruito in fatto che, in seguito alla segnalazione di Vincenzo Strazzulla, amministratore di fatto dell'Adrian Com S.r.l., i finanzieri si erano recati presso lo studio di Giovanna Cadei in Gorlago. Qui, la titolare aveva esibito loro due lettere attestanti la consegna in data 24 giugno 2015, a mani del liquidatore, Domenico Zanardi, della documentazione contabile e fiscale dell'Adrian Com. Le lettere, cui era allegata la copia della carta d'identità dell'imputato, recavano la sua firma autografa.
Il GUP ha assolto sul presupposto della falsità della firma. In accoglimento dell'appello del PM, la Corte territoriale ha, invece, fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla base di una serie di prove non specificamente confutate: le dichiarazioni della teste Cadei che aveva effettuato la consegna della suddetta documentazione; la sottoscrizione autografa delle lettere, integralmente sovrapponibile a quella apposta dall'imputato sul verbale di notifica sia dell'avviso dell'art. 415 cod. proc. pen. sia dell'atto di nomina del difensore fiduciario, senza necessità quindi di una perizia grafologica; la disponibilità da parte della Cadei della copia della carta d'identità dello Zanardi che, del resto, era l'unico titolato a disporre di tale documentazione, in qualità di liquidatore.
La motivazione resiste a entrambe le censure sollevate, perché la Corte territoriale ha negato la perizia grafologica siccome esplorativa e inidonea a ribaltare il risultato emerso dalle altre prove. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in