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Sentenza — n. 9306/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9306/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9306/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di Migliore Ciro, nato a Torre del Greco il 08/03/1948, Londei Domenico, nato a Urbino il 30/11/1949, brio Andrea, nato a Salerno il 08/01/1942, avverso la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito per Migliore l'avv. Raffaella Ricci, per Londei, l'avv. Pantaleone Mercurio, per brio, l'avv. Francesco Coli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi

Regesto Legislator

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art. 578-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9306/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciro Migliore eccepisce con il primo e il quarto motivo l'inammissibilità dell'appello del PM per sopravvenuta carenza di interesse e per genericità, e con il secondo e il terzo motivo il vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di prescrizione, in assenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Domenico Londei formula un'unica censura ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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ricorso per cassazione abbandono del procedimento per truffa promozione dell'accusa ritiro della querela penale decisione incidentale impugnabile revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 578-bis cod. proc. pen
L'art. 578-bis cod. proc. pen., che consente la sopravvivenza della confisca in casi particolari, anche nell'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, è stato introdotto dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., senza rinnovazione istruttoria e comunque in assenza di motivazione rafforzata, se non addirittura di motivazione, essendosi limitata a ritenere l'assenza della causa di proscioglimento dell'art. 129 cod. proc. pen., con formula sintetica e per giunta per relationem all'appello del PM.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi di Migliore Ciro, nato a Torre del Greco il 08/03/1948, Londei Domenico, nato a Urbino il 30/11/1949, brio Andrea, nato a Salerno il 08/01/1942, avverso la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito per Migliore l'avv. Raffaella Ricci, per Londei, l'avv. Pantaleone Mercurio, per brio, l'avv. Francesco Coli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data L9 luglio 2019 il Tribunale di Pesaro ha condannato alle pene di legge Migliore/per i reati dei capi 8) e 13), consistenti in violazioni co. dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, Londei<- per i reati dei capi 8), 13), 16) e 17), consistenti nella violazione degli 4rt. 2, 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, li ha assolti 4u dagli altri reati e ha assolto Iorio/da tutti i reati. Con sentenza in data 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai residui reati per cui era intervenuto l'appello del PM perché estinti per prescrizione.

2. Ciro Migliore eccepisce con il primo e il quarto motivo l'inammissibilità dell'appello del PM per sopravvenuta carenza di interesse e per genericità, e con il secondo e il terzo motivo il vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di prescrizione, in assenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Domenico Londei formula un'unica censura ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., sostenendo il difetto di interesse ad appellare del PM. Andrea brio lamenta con i primi due motivi che era stata dichiarata la prescrizione, nonostante l'assoluzione in primo grado, in assenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con il terzo e il quarto motivo l'inammissibilità dell'appello del PM per sopravvenuta carenza d'interesse e per genericità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati. Il PM ha appellato la sentenza di primo grado con riferimento all'assoluzione dal reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di una serie di reati fine tributari. La Corte territoriale, sul presupposto che il PM aveva interesse a impugnare perché era stata disposta la confisca, ha indebitamente sostituito la dichiarazione di assoluzione con quella di prescrizione, laconicamente osservando che, sulla base degli elementi allegati, si era verificata la cosiddetta frode del plafond, per cui non era possibile pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione è errata. Anzitutto, il PM ha perso l'interesse a impugnare in ragione della sopravvenuta maturazione (dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello) del termine di prescrizione dei reati per cui era già intervenuta l'assoluzione, perché, a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, nulla può rispetto alla confisca tributaria. Ed invero, la confisca è stata disposta per i reati tributari, ma è venuta meno per difetto di condanna. L'art. 578-bis cod. proc. pen., che consente la sopravvivenza della confisca in casi particolari, anche nell'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, è stato introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, e secondo le Sezioni Unite Esposito (sent. n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Rv. 284209-01) non può applicarsi retroattivamente ai fatti, come quelli in esame, anteriori al 6 aprile 2018).

In secondo luogo, la Corte territoriale ha operato un inammissibile ribaltamento della sentenza assolutoria, in spregio dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., senza rinnovazione istruttoria e comunque in assenza di motivazione rafforzata, se non addirittura di motivazione, essendosi limitata a ritenere l'assenza della causa di proscioglimento dell'art. 129 cod. proc. pen., con formula sintetica e per giunta per relationem all'appello del PM. Pertanto, l'appello del PM dev'essere dichiarato inammissibile e la sentenza di appello dev'essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Dichiarata l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza n. 568/2019 del 19/07/2019 del Tribunale di Pesaro, annulla senza rinvio la sentenza n. 207/2023 del 27/01/2023 della Corte di appello di Ancona Così deciso, il 18 ottobre